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Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 6 dicembre 2012

Cittadini Comunitari - Nessun automatismo nell’accompagnamento coatto del cittadino UE già inottemperante a precedenti provvedimenti di allontanamento

Con una decisione depositata il 6 dicembre scorso, il Tribunale di Reggio Emilia è intervenuto sull’interpretazione della normativa contenuta nel d.lgs. n. 30/2007 attuativo della direttiva europea in materia di libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari (direttiva n. 2004/38) in relazione alle diverse fattispecie dell’allontanamento.

Il giudice di Reggio Emilia ha negato la convalida di un provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale quest’ultimo aveva disposto l’immediata esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di una cittadina di altro Paese membro dell’Unione europea, la quale era risultata inottemperante a due provvedimenti di allontanamento precedentemente notificatogli.

Il Questore di Reggio Emilia aveva fondato il provvedimento sull’art. 21 c.4 d.lgs. n. 30/2007 e successive modifiche: “Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore”.

Secondo il giudice del Tribunale di Reggio Emilia la disposizione va letta in conformità ai principi del diritto UE di personalità, attualità e concretezza del pericolo che debbono quindi escludere ogni automatismo rispetto all’esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento, bensì richiedere una valutazione caso per caso e comunque rispettosa del principio del diritto alla difesa, richiamato anche dall’art. 20 c. 1 del d.lgs. n. 30/2007, per cui anche l’allontanamento del cittadino UE per motivi di ordine pubblico è impugnabile e il ricorso in oggetto, che contenga l’istanza di sospensione, produce ex lege la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato sino alla pronuncia sull’istanza. Poiché nel caso in questione l’interessata aveva proposta ricorso contro il primo provvedimento di allontanamento, senza che il Tribunale avesse ancora provveduto, il Questore doveva tenere in considerazione detto elemento prima di procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento di allontanamento con accompagnamento coattivo, risultando quest’ultimo illegittimo.

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Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 6 dicembre 2012