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di Luca Masera, Penalecontemporaneo.it

Sulla riparazione per ingiusta detenzione allo straniero detenuto per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento

Nota a Corte d'Appello Bologna, III sez. penale, 25 gennaio 2013, Pres. Calandra, Est. De Simone.

1. Il contenuto della decisione

A quasi due anni da quando è stata pronunciata, il 28 aprile 2011, la sentenza El Dridi della Corte di Giustizia UE in materia di diritto penale dell’immigrazione continua a sollevare nuove questioni nella giurisprudenza interna.

La vicenda è ben nota ai lettori, e ci possiamo limitare in questa sede a un brevissimo cenno. Investita di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità tra il delitto di inottemperanza all’ordine di allontanamento di cui all’art. 14 co. 5 ter T.U. Imm. ed alcune norme dotate di effetto diretto della cd. direttiva rimpatri (dir. 2008/115/CE), la Corte di Giustizia nella sentenza El Dridi aveva dichiarato la norma interna incompatibile con la direttiva, dando indicazione al giudice interno di disapplicarla. Già immediatamente dopo tale decisione, la Corte di Cassazione aveva chiarito come la pronuncia della CGUE avesse effetti equiparabili a quelli di una abolitio criminis della norma incriminatrice di cui all’art. 14 co. 5 ter, e quindi si dovessero applicare le regole in materia di successione abrogratrice di cui all’art. 2 co. 2 c.p., con conseguente liberazione degli stranieri detenuti per tale titolo, e revoca delle sentenze definitive di condanna.

Il caso oggetto dell’ordinanza qui scaricabile in allegato è quello di uno straniero che era stato arrestato l’11 settembre 2010 per il delitto di cui all’art. 14 co. 5 ter e aveva patteggiato il 14 settembre 2010 una pena di 1 anno 1 mese e 10 giorni di reclusione (la sentenza era poi divenuta irrevocabile il 3 novembre 2010), per poi essere provvisoriamente scarcerato dal p.m. in seguito alla sentenza El Dridi il 12 maggio 2011, ed ottenere infine dal giudice dell’esecuzione la revoca della sentenza di patteggiamento il 27 maggio 2011. Il difensore propone istanza di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo di tempo compreso tra il 24 dicembre 2010, giorno in cui era scaduto il termine per il recepimento della direttiva rimpatri, e il giorno di effettiva scarcerazione, il 12 maggio 2011. Secondo la prospettazione dell’istante, una volta scaduto il termine entro il quale gli Stati dovevano conformarsi alla direttiva senza che lo Stato italiano avesse adempiuto alla propria obbligazione, la detenzione in ragione di una norma incompatibile con la direttiva doveva considerarsi ingiusta, con conseguente diritto alla riparazione.

La Corte d’appello condivide tale impostazione. E’ vero, infatti, come aveva sottolineato la Procura generale che si era opposta alla domanda di riparazione, che la revoca della sentenza di condanna per contrasto della norma incriminatrice interna con una disposizione comunitaria direttamente applicabile è equiparabile, secondo quanto affermato in diverse occasioni dalla Corte di cassazione, ad una abrogazione della norma incriminatrice, e l’ultimo comma dell’art. 314 c.p.p. dispone che “quando con la sentenza (..) è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima dell’abrogazione medesima”. Tuttavia, la Corte afferma che “nel caso di specie, si è trattato di un ordine di carcerazione – legittimamente emesso ab origine – il cui mantenimento in esecuzione deve ritenersi illegittimo a seguito della inutile scadenza del termine di attuazione della direttiva rimpatri, le cui previsioni sono dotate di natura “self-executing” nell’ordinamento interno. Pertanto la prosecuzione della detenzione dopo il 24.12.2010 deve ritenersi “sine titulo” non potendosi accollare all’interessato la colpa della tardiva scarcerazione intervenuta a distanza di alcuni mesi”. In concreto, peraltro, la Corte non delibera l’equa riparazione non risultando chiaro, dalla lettura del casellario giudiziario dell’istante, se i giorni di detenzione intercorrenti tra la scadenza del termine e la scarcerazione fossero imputabili ad altri titoli di detenzione.
 

2. L’efficacia solo interpretativa delle sentenze della CGUE ed il dies a quo per la riparazione per ingiusta detenzione

L’ordinanza appena sintetizzata risolve, sia pure in maniera implicita, l’interessante problema della natura e degli effetti delle sentenze della Corte di giustizia. Una volta scaduto il termine per l’adeguamento ad una direttiva, ma prima che la Corte europea affermi l’incompatibilità tra il diritto dell’Unione direttamente applicabile e la norma incriminatrice interna, la detenzione applicata in virtù di tale fattispecie è da considerarsi illegittima? La condivisibile risposta fornita dai giudici bolognesi, secondo cui la detenzione è illecita sin dal momento dell’inutile decorso del termine del recepimento, merita un brevissimo approfondimento.

Gli effetti della Corte di giustizia UE sono molto diversi da quelli delle decisioni della Corte costituzionale. Quando quest’ultima dichiara incostituzionale una norma, la pronuncia ha l’effetto di eliminare la norma dal sistema, ma prima della sentenza tale norma deve essere applicata dai giudici ordinari, in quanto la sentenza di incostituzionalità ha valore costitutivo dell’illegittimità (anche se poi la dichiarazione di illegittimità ha effetti ex tunc). Nel sistema europeo, in ragione di quel controllo di legittimità diffuso che connota i rapporti tra giudici nazionali e diritto dell’Unione, le cose stanno in maniera molto diversa: la norma interna incompatibile con il diritto europeo è illegittima già prima della sentenza della Corte UE, tanto che ciascun giudice nazionale, qualora non abbia incertezze sulla portata di un precetto europeo dotato di effetto diretto, deve disapplicare direttamente la norma interna. Tale obbligo del giudice nazionale, dunque, non dipende dalla decisione della Corte UE, che ha solo il compito di risolvere il dubbio ermeneutico sollevato con il rinvio pregiudiziale, ma deriva piuttosto dall’adozione della norma europea oggetto di interpretazione da parte della CGUE: la decisione della Corte ha l’effetto di esplicitare, e di rendere vincolante per tutti i giudici nazionali, un’incompatibilità già rilevabile da ogni giudice prima dell’intervento della CGUE.

L’ordinanza della Corte bolognese è coerente con questa (peraltro pacifica) ricostruzione degli effetti delle pronunce della CGUE. Fissando il termine a partire dal quale considerare illecita la detenzione nel momento in cui è scaduta la direttiva incompatibile con la fattispecie di reato, e non già nel momento in cui tale contrasto è stato affermato dalla CGUE, la sentenza qui in esame riconosce correttamente efficacia solo dichiarativa, e non costitutiva, alla decisioni della Corte di Lussemburgo, l’illegittimità della norma interna derivando direttamente dall’applicazione della normativa dell’Unione.
 

3. Revoca dei giudicati e riparazione per ingiusta detenzione: il dies a quo deve essere il medesimo?

Per quanto dunque fondata su presupposti di diritto tutt’altro che eterodossi, l’ordinanza qui pubblicata rappresenta comunque un elemento di novità nell’ormai vasto panorama delle decisioni in tema di art. 14 co. 5 ter e direttiva rimpatri. Prima della sentenza El Dridi, in effetti, molti giudici di merito avevano sì dato diretta applicazione alla direttiva rimpatri, assolvendo gli imputati per il delitto di cui all’art. 14, ma in nessun caso, almeno a quanto ci risulta, si era proceduto a revocare le sentenze di condanna e a rimettere in libertà gli stranieri condannati in via definitiva per tale reato. L’ordinanza in commento, dichiarando illecita la detenzione già a partire dalla scadenza della direttiva, assume una decisione che pare prima facie in contrasto con tale modus procedendi. Il ragionamento che implicitamente sta alla base della decisione, infatti, ci sembra il seguente: le procure ed i giudici dell’esecuzione che, già prima della sentenza El Dridi, fossero stati convinti dell’illegittimità comunitaria della norma incriminatrice, avrebbero dovuto procedere immediatamente a liberare gli stranieri detenuti a tale titolo, chiedendo subito la revoca delle relative sentenze di condanna; così non facendo, hanno permesso il protrarsi di una detenzione ormai sine titulo, idonea oggi a fondare una richiesta di riparazione.

In realtà, l’atteggiamento attendista delle Procure e dei giudici dell’esecuzione prima della sentenza della Corte non fu affatto irragionevole. E’ vero, infatti, che la norma interna deve essere disapplicata dai giudici nazionali già dal momento del mancato adeguamento alla direttiva, ma l’istituto della revoca delle sentenze di condanna è informato ad una logica di stabilità delle cause di revoca che, almeno nei casi di incompatibilità non manifesta tra norma interna e norma dell’Unione, è garantita solo dall’intervento della CGUE. Nei casi dell’abolitio criminis o della dichiarazione di incostituzionalità di una norma, quando si procede alla revoca si è certi che nessuno potrà più essere condannato per quel reato. Ricordiamo invece cosa è avvenuto in relazione all’art. 14 ed al suo contrasto con la direttiva rimpatri. Nei quattro mesi tra la scadenza della direttiva e l’intervento della CGUE, le Procure ed i Tribunali italiani si erano equamente divisi tra i sostenitori dell’illegittimità comunitaria, che non perseguivano o non condannavano più gli imputati per tale reato, e coloro che invece negavano il contrasto della norma interna con la direttiva, continuando a ritenere applicabile la fattispecie. Solo il chiaro intervento della CGUE, alle cui decisioni sono vincolati tutti i giudici dell’Unione, ha potuto risolvere in via definitiva la questione.

Il problema allora è il seguente: le Procure che, prima della sentenza El Dridi, già avevano dato indicazione di non procedere più ad arresti per tale reato, e domandavano l’assoluzione dello straniero nei processi in corso, avrebbero dovuto anche chiedere la revoca delle sentenze definitive di condanna? Non siamo convinti che la risposta debba essere positiva. Se la ratio della revoca delle sentenze definitive quando il reato viene abolito o dichiarato illegittimo è quella di porre rimedio all’irragionevole disparità di trattamento che deriverebbe dal continuare a punire per una condotta ormai lecita, nel caso dell’art. 14 la revoca non avrebbe comunque sanato tale situazione di disuguaglianza: si sarebbe verificata, infatti, la situazione per cui in alcuni Tribunali non solo si assolveva, ma addirittura si revocavano le sentenze definitive di condanna, mentre in altri si continuava a condannare per il medesimo reato. E pensiamo al paradosso che si sarebbe verificato qualora la CGUE, a differenza di quanto ha fatto nel caso El Dridi, avesse dichiarato compatibile la norma interna con la direttiva: nel frattempo sarebbero state revocate sentenze definitive di condanna, per un reato che non aveva mai cessato di essere applicabile.

In via generale, dunque, la disciplina dell’effetto diretto della norma comunitaria e l’efficacia solo dichiarativa delle decisioni della Corte UE dovrebbero a rigore condurre a revocare subito anche le sentenze definitive di condanna; tuttavia, quando emerga in giurisprudenza la compresenza di indirizzi diversi, è tutto sommato ragionevole che anche quelle Procure o quei Tribunali che optarono per la soluzione dell’incompatibilità attendano, prima di procedere alla revoca delle sentenze definitive di condanna, che sulla questione dica l’ultima parola la Corte di giustizia. La presenza di contrasti circa l’interpretazione della norma europea non può certo impedire a quei magistrati che ritengano la norma interna incompatibile di disapplicarla nei procedimenti in corso; ma prima di procedere alle revoche è senz’altro più prudente attendere una decisione che risolva la questione in termini definitivi. Il caso El Dridi ha poi mostrato come fortunatamente la CGUE possa esprimersi in tempi molto rapidi – meno di tre mesi dal rinvio del giudice italiano – quando la decisione comporti conseguenze in materia di libertà personale, e venga di conseguenza accordata la procedura d’urgenza: sicché la privazione di libertà ex post illegittima cui aderendo a questa tesi potrebbero venire sottoposti i soggetti condannati in via definitiva per il reato di cui è controverso il contrasto con la norma europea, ha in concreto una durata molto limitata.
Ciò non toglie che, quando la Corte europea abbia affermato l’incompatibilità tra norma interna e comunitaria, la detenzione sofferta dopo la scadenza della direttiva debba ritenersi sine titulo, posto che la norma doveva essere disapplicata già dalla scadenza del termine. In questo modo si crea una asimmetria temporale tra il momento a partire dal quale si deve procedere alle revoche (nei casi di incertezza interpretativa, la sentenza della CGUE) ed il momento dopo il quale la detenzione è illegittima ai fini della riparazione (la scadenza del termine per l’adeguamento); ma d’altra parte, ci pare indiscutibile che le esigenze di stabilità sistemica che inducono a posticipare il momento delle revoche alla decisione europea non possano condurre a negare la riparazione per un periodo di detenzione comunque illegittimo.
 

4. Cenni processuali: in particolare, il problema del dies a quo per l’istanza di riparazione

Solo qualche brevissimo cenno, per concludere, ai profili processuali della sentenza in esame. La Corte d’appello di Bologna applica le norme in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 c.p.p.), che, come noto, fanno riferimento alle ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata all’esito del giudizio; nel caso di specie, però, la sentenza di patteggiamento era divenuta irrevocabile nel novembre 2010; dunque, in relazione al periodo di detenzione che la sentenza reputa illegittimo ed idoneo a fondare la domanda di riparazione (cioè il periodo tra la scadenza del termine di attuazione della direttiva, il 24 dicembre 2010, e la liberazione dell’istante, il 12 maggio 2011) il titolo della detenzione non era un provvedimento di custodia cautelare, bensì una sentenza definitiva di condanna. E’ vero poi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310 del 1996, ha esteso il diritto all’equa riparazione anche ai casi di “detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione”, e dunque anche ad ipotesi in cui il titolo della detenzione non era una misura cautelare: e tuttavia, il caso qui in esame non è direttamente riconducibile alle ipotesi prese in considerazione da tale pronuncia, posto che l’ordine di esecuzione non era affatto erroneo, ma anzi era perfettamente legittimo al momento della sua esecuzione.

Ha fatto bene, allora, la corte bolognese ad estendere anche alle ipotesi qui allo studio la disciplina dell’art. 314 c.p.p., o sarebbe stato necessario un intervento additivo della Corte Costituzionale, simile a quello che nel 1996 aveva ampliato l’area di applicabilità della riparazione anche ai casi di erroneo ordine di esecuzione?

A me pare che la Corte d’appello abbia qui proceduto ad una applicazione analogica dell’art. 314 c.p.p., in relazione alla quale però sarebbe stato necessario motivare meglio i presupposti di ammissibilità.

Una volta, comunque, riconosciuta l’applicabilità della disciplina in tema di riparazione per ingiusta detenzione anche alle ipotesi di detenzione illegittima in quanto contrastante con una norma UE dotata di effetto diretto, rimane da valutare quando far decorrere il termine per la presentazione dell’istanza di riparazione. Al riguardo, l’art. 315 c.p.p. stabilisce che “la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato ai sensi del co. 3 dell’art. 314″. La norma, pensata per le ipotesi di ingiusta custodia cautelare, non individua il dies a quo nelle ipotesi che ora ci interessano, e si tratta dunque di individuare analogicamente un termine che appaia ragionevole nello specifico contesto dell’illegittimità comunitaria della norma incriminatrice che qui ci interessa. Premesso che, a quanto ci risulta, la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di affrontare la specifica questione, le alternative possibili ci paiono tre: il termine dal quale far decorrere i due anni può essere individuato nel momento in cui la norma interna è diventata inapplicabile e la detenzione di conseguenza è diventata illegittima (il termine di scadenza della direttiva, cioè il 24.10.2010); oppure nel momento in cui la Corte di giustizia ha definitivamente dichiarato erga omnes il contrasto tra norma interna e norma comunitaria (28 aprile 2011); oppure ancora nel momento della liberazione dello straniero detenuto (12 maggio 2011). La prima soluzione ci pare sen’altro irragionevole: non avrebbe senso far decorrere il termine per chiedere la riparazione per ingiusta detenzione da un momento in cui non era ancora possibile affermare con certezza se la detenzione era ingiusta oppure no, ed infatti l’art. 315 individua tale momento nella emissione del provvedimento che risulta incompatibile con il periodo di custodia cautelare sofferta. Il termine può decorrere solo dal momento in cui l’interessato sia venuto a conoscenza delle cause che hanno reso illegittima la detenzione cui è stato sottoposto: cioè dal momento della pubblicazione della sentenza Corte di Giustizia, oppure (e ci pare la soluzione preferibile) dal momento in cui l’interessato sia effettivamente venuto a conoscenza di tali cause, e cioè dal momento della sua liberazione.

Importanti sono, infine, le conseguenze pratiche che derivano dalla scelta del termine: qualora si adotti la prima soluzione, essendo già trascorsi due anni dal termine per la trasposizione della direttiva, eventuali nuovi ricorsi risulterebbero inammissibili; qualora invece si preferisca una delle altre due opzioni, gli stranieri interessati hanno ancora qualche mese per poter presentare l’istanza.