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Regolamento Dublino II – Non può essere dichiarato irreperibile lo straniero convocato con semplice invito scritto

Il Consiglio di Stato sulla dichiarazione di irreperibilità dello straniero che non si presenti alla convocazione

Il Congilio di Stato con la sentenza n. 1235 del 1 marzo 2013 si è pronunciato sulla dichiarazione di irreperibilità resa della Questura nei confronti del richiedenti asilo quando questi non si presenti presso i suoi uffici. I Giudici hanno affermato che la Questura non può dichiarare un richiedente asilo irreperibile solo perchè questi non si presenta ai suoi uffici su invito scritto.

Molto spesso infatti il Ministero dell’Interno dichiara l’irreperibililità del richiedente asilo destinatario di un ordine di Dublino allo scopo di prolungare da 6 mesi a 18 mesi il termine entro cui può eseguire l’ordine di trasferimento in un altro paese UE senza far radicare la competenza a valutare la domanda di asilo in Italia.

Il Consiglio di Stato infatti precisa che: “Il Ministero dell’Interno si limita ad affermare l’irreperibilità del signor (…), testimoniata dalla mancata ottemperanza all’invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione di richiedente asilo, come da nota della Questura di Roma n.(…) Orbene si appalesa singolare che il Ministero sia ricorso al mero “invito” a presentarsi e non abbia posto in essere, come era nelle sue competenze e disponibilità, altri strumenti giuridici più incisivi e certi per la esecuzione del disposto trasferimento, né si adducono specifici elementi probatori della asserita irreperibilità anche in relazione all’ulteriore recapito comunicato”.