Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 4 aprile 2013

Protezione internazionale - In caso di mancata comparizione all' udienza non può essere disposta la cancellazione della causa del ruolo

La Sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4 aprile 2013 si è espressa in tema di giudizio di impugnazione del diniego della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. 25/2008, relativamente all’ipotesi di mancata comparizione delle parti all’udienza ed alla questione della forma dell’appello.

Trattasi di questioni processuali che creano problematiche nella gestione dei giudizi e che credo sia utile diffondere agli utenti ed operatori del settore.

– In caso di mancata comparizione delle parti all’udienza non può essere disposta la cancellazione della causa del ruolo con l’immediata declaratoria di estinzione del giudizio, dovendo il Giudice in ogni caso decidere nel merito sul diritto soggettivo alla protezione internazionale.

– L’appello avverso l’ordinanza-sentenza ex art. 702 bis c.p.c. che ha definito il giudizio di impugnazione del diniego della protezione internazionale va proposto con citazione e non con ricorso.

– Scarica la sentenza
Sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 4 aprile 2013