Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Cittadinanza – Il giudice del silenzio dell’amministrazione

Commento alla sent. del Consiglio di Stato n. 6648/2013. A cura dell'Avv. Dario Belluccio

In una controversia avente ad oggetto il Silenzio dell’amministrazione sulla istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato, Sezione III, pres. est. Lignani, con sentenza 21 dicembre 2012 n. 6648, accogliendo l’appello dell’Amministrazione dell’Interno ed annullando la sentenza del TAR Lombardia-Brescia, ha ritenuto sussistente la competenza per territorio del T.A.R. Lazio, sede di Roma. Ha osservato il Consiglio che “se è vero che il provvedimento espresso (non importa se di accoglimento o di diniego) è di competenza dell’amministrazione centrale e produce effetti non territorialmente limitati (cfr. art 13, commi 1 e 3, c.p.a.), identiche ..sono le caratteristiche del comportamento omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento); sicchè “sembra inevitabile ritenere che il giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo stesso che è territorialmente competente a sindacare il provvedimento una volta che esso sia stato emanato”. Ha aggiunto il Consiglio, che “Non rileva in senso contrario la circostanza che la prima fase istruttoria del procedimento di concessione della cittadinanza italiana si svolga in sede locale (Prefettura), giacché non sempre e non necessariamente il ritardo che dà motivo al ricorso si manifesta in quella fase (ed invero anche in sede centrale si svolgono attività istruttorie di notevole importanza e che possono richiedere un certo tempo, come ad es. le verifiche circa l’inesistenza di gravi ragioni ostative, attinenti agli interessi politici ed alla sicurezza dello Stato) e comunque l’inadempimento è sempre imputabile all’autorità cui spetta emanare l’atto conclusivo, l’unico di rilevanza esterna” (v. nello stesso senso, Consiglio di Stato, SEz. III, sentenze 8 novembre 2012 n. 5696, 26 giugno 2012 n.3727; v. anche Tar Lombardia, sez. IV, sent. 6 giugno 2013 n. 1465, che ha dichiarato la propria incompetenza, indicando, anche per il silenzio, la competenza del TAR Lazio-Roma; v. anche Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10.05.2010 n°2815, che individua la competenza del TAR Lazio-Roma anche per i provvedimenti di diniego. Tuttavia, occorre rammentare che in tema di diniego, il dibattito è molto più articolato, coinvolgendo problemi non solo di competenza territoriale, ma anche di giurisdizione.