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Sentenza del Tribunale di Pistoia del 15 gennaio 2014

Carta di soggiorno Ue in favore del coniuge extra-comunitario di cittadino italiano – illegittima la revoca in caso di cessazione del vincolo coniugale anche di durata inferiore ai tre anni

Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato illegittima la revoca della carta di soggiorno rilasciata alla coniuge, cittadina nigeriana, ai sensi dell’art. 10 dlgs. 30/2007.

Il Tribunale, facendo ampio riferimento ai principi stabiliti dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 12745 del 2013, chiarisce ulteriormente l’interpretazione da dare alla norma al fine di non ledere i diritti che il legislatore europeo ha voluto riconoscere ai familiari di cittadini europei con la Direttiva 2004/38/CE.

In particolare, il Giudice ha chiarito che solo il divorzio o l’annullamento del matrimonio, e non anche la separazione personale, possono incidere sulla condizione giuridica del cittadino extra-comunitario, fatto salvo il mantenimento del diritto al soggiorno comunque previsto dall’art. 12 del citato decreto.

Ma non solo. Il Giudice di Pistoia ha riconosciuto il diritto al mantenimento del soggiormo a favore della cittadina nigeriana anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da tale norma, in quanto nel caso di specie non poteva dirsi provata la fraudolenza del vincolo coniugale, pur se di durata inferiore ai tre anni, trattandosi di rottura derivata da fatti che hanno reso intollerabile l’unione coniugale (episodi di violenza ed altre condotte contrarie alla solidarietà familiare).