Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

a cura dell'Avv. Nicola Laghi

Coesione familiare – Possibile anche tra partner non sposati in presenza di figli (art 29, co.1 lett. b)

Una ordinanza del Tribunale di Ravenna

Con questa ordinanza il Tribunale Ordinario di Ravenna si è espresso sul caso di una cittadina straniera in possesso di permesso di soggiorno per attesa occupazione, convivente con il compagno (non sposati perché in attesa di divorzio nel precedente matrimonio) ed il figlio comune, anch’essi stranieri regolaremnte soggiornanti.
Alla scadenza del permesso la cittadina straniera richiedeva alla Questura la conversione del proprio permesso per attesa occupazione in un permesso per motivi di famiglia ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 30 T.U.I.
Infatti, da una parte l’art. 30 ammette la conversione del permesso posseduto in un permesso per motivi familiari nel caso vennga verificato il possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, dall’altra, l’art. 29, prevede espressamente che sia consentito l’ingresso per ricongiungimento familiare al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale, che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito (che devono in realtà essere posseduti dall’altro genitore).
La Questura rigettava però la richiesta ritenendo che la norma relativa al ricongiungimento al figlio minore si potesse applicare solo all’ingresso in Italia e non alla conversione del permesso per motivi familiari.

Il tribunale di Ravenna, seppure con una ordinanza estremamente sintetica (si parla infatti di ricongiungimento e non di coesione), ammette la possibilità di convertire il permesso posseduto ad altro titolo in permesso per motivi familiari per coesione con il figlio minore regolarmente soggiornante con l’altro genitore, disponendo così il rilascio dello stesso alla ricorrente.