Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Roma, chiarisce i seguenti punti decisivi in materia di richiesta di patrocinio a spese dello Stato dei richiedenti asilo politico:
1) il richiedente asilo non può recarsi alla propria autorità diplomatica o consolare in quanto richiedente asilo;
2) occorre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 /1 lett o dpr 445/2000 (non un atto notorio con autentica da parte dell’Ufficiale del Comune);
3) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 /1 lett o dpr 445/2000 non prevede l’allegazione di documento d’identità.