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Lo straniero padre di un minore di età inferiore a sei mesi non è espellibile a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di coniugio con la madre o dall’effettiva convivenza con la stessa

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 02.12.2014 n° 50379

L’art.86 del Dpr n.309/1990 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), prevede l’applicabilità allo straniero condannato per reati attinenti al traffico ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti della misura di sicurezza dell’espulsione. Nel testo di legge tale espulsione viene configurata come obbligatoria nei casi in cui la condanna riguardi le fattispecie di reato previste e punite dagli artt. 73, 74, 79 e 82 del Dpr. La Corte Costituzionale con la sentenza n.58 del 24 febbraio 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale automatismo espulsivo: l’espulsione prevista dall’art.86 del D.p.r. n.309/1990 può essere disposta e, una volta espiata la pena, eseguita, solo previa adeguata valutazione dell’attuale pericolosità sociale del condannato.
Con la sentenza che proponiamo la Corte di Cassazione, nel ribadire l’obbligo del Giudice di valutare l’effettiva pericolosità dello straniero e di motivare specificatamente la necessità della misura di sicurezza espulsiva, ne estende la portata ampliandone i profili garantistici. Attraverso una riflessione giuridica che intreccia la normativa italiana in materia di immigrazione, le norme poste a tutela dell’unità familiare, le tutele costituzionali in materia di genitorialità e le garanzie previste dall’art.8 CEDU, la Corte di Cassazione fissa alcuni importanti principi di diritto, che possono essere così sintetizzati: -) Il Giudice nel valutare l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art.86 del D.p.r. n.309/1990 è tenuto ad effettuare una valutazione complessiva che tenga anche conto delle specifiche tutele previste dall’ordinamento a garanzia dell’unità familiare e del diritto/dovere all’esercizio della genitorialità; -) I divieti di espulsione previsti dal D.lgs. n.286/1998 vincolano la valutazione del Giudice; – ) Lo straniero genitore di un neonato non è espellibile nei primi sei mesi di vita del figlio, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di coniugio con la madre o dall’effettiva convivenza con la stessa. Tale ultimo principio di diritto è destinato a riverberare oltre alla specifica materia trattata nella sentenza, sancendo un principio generale di inespellibilità del genitore che verta nelle condizioni sopra descritte, così innovando sul punto prassi e giurisprudenza consolidate.

Avv. Paolo Cognini

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Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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