Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Protezione umanitaria: nuove prospettive

Alfabetizzazione e lavoro presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria

Ringraziamo l’Avv. Doria Zappia per questa segnalazione.

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto – ex art. 5 co. 6 d.lgs 286/98 – la “protezione umanitaria” ad una coppia di coniugi in fuga dall’Iran.
I ricorrenti hanno denunciato la grave violazione dei diritti umani in Iran, dichiarazioni confermate da numerosi rapporti internazionali.

Nel riconoscere la protezione umanitaria il Giudice ha messo in risalto diversi aspetti: il programma di alfabetizzazione e di ricerca di lavoro messo in atto dai richiedenti; la coesione del nucleo familiare che ha da poco avuto un figlio e la mancanza di prospettive in caso di rientro in Iran.

Il Giudice – senza enunciarlo – ha applicato il principio per cui i motivi di carattere umanitario non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposta in generale dall’art. 2 della Costituzione, quindi, nel caso di specie il principio di solidarietà economica e sociale.