Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

In mancanza del versamento dei contributi, l’esistenza del rapporto lavorativo può dedursi da altri elementi.

Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, relativa all'ultima sanatoria.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7735 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Larbi Kasbaoui, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano, in Roma, p.zza Mazzini n. 8;

contro

Sportello Unico Per L’Immigrazione di Torino;
Ministero dell’Interno ed U.T.G. – Prefettura di Torino, costituitosi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE – SEZIONE I n. 00406/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Vista l’Ordinanza n. 4721/14 di reiezione di detta istanza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Precenzano e dello Stato Ferrante;

Considerato:

– che i “motivi aggiunti” proposti sono da qualificarsi come istanza di revoca del precedente provvedimento di diniego dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

– che l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro può ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’istanza di revoca della propria ordinanza n. 4721/2014 e, per l’effetto, accoglie l’istanza cautelare ( ricorso numero 7735/2014 ) e sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 16 luglio 2015, ad ore 10.00.

Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente FF

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE