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Quale status per il rifugiato climatico?

di Guillaume Capelle, Presidente dell'Ass.ne Singa (Francia)

L’innalzamento dei livelli degli oceani è una realtà e la desertificazione pure.

Le catastrofi naturali si stanno moltiplicando e aumentano d’intensità.

I territori del Bangladesh, dell’India, dell’Egitto, del Vietnam, per citare alcuni Stati, sono minacciati direttamente dai cambiamenti climatici.

Alcuni abitanti di diverse isole e atolli – Marshall, Tuvalu, Maldive, Kiribati – saranno costretti a lasciare i propri Paesi perché saranno presto ricoperti dalle acque.

Secondo l’ONU, milioni di individui si sarebbero già spostati in ragione della degradazione brutale o progressiva dell’ambiente. Certuni tra loro si ritrovano in una situazione umanitaria preoccupante, per non dire allarmante.

Sempre più persone emigreranno in ragione di questi cambiamenti.

Ma lo statuto di rifugiato climatico non esiste!

E la protezione internazionale dei migranti ambientali non ha ancora visto la luce del giorno.

Perché non vi è un accordo in base al quale la Convenzione di Ginevra consideri “politici” questi rifugiati, nel momento in cui fa riferimento alla protezione delle vittime del cambiamento climatico?

Perché non utilizziamo il diritto internazionale attuale per proteggere queste persone? Cosa blocca il meccanismo?

Un’assenza di definizione chiara

È sufficiente consultare le cifre riportate nei rapporti ufficiali – GIEC, IOM, ONU, Stern – e i media per constatare che non c’è ancora una definizione comune della migrazione legata ai cambiamenti climatici.

Le cifre previsionali oscillano, secondo le fonti, tra 150 e 250 milioni di persone in migrazione da oggi fino al 2050.

Questo ampio margine si spiega a causa delle diverse categorie prese in considerazione dagli esperti e dai professionisti.

Nel dibattito pubblico, si parla soprattutto del rifugiato climatico, vittima diretta delle conseguenze reali o supposte del cambiamento climatico, siano esse brusche (Uragano Katrina) o risultanti da una degradazione progressiva dell’ambiente (Maldive).

C’è anche il “rifugiato ambientale”, descritto da Norman Meyers all’inizio degli anni ‘90, la cui definizione comprende le vittime delle azioni compiute dall’essere umano di fronte ai cambiamenti ambientali: le persone costrette a spostarsi in ragione dei conflitti ambientali, di interventi di pianificazione del territorio (Diga delle Tre Gole in Cina), di iniziative dirette alla preservazione dell’ambiente (parchi nazionali in Kenia) e incidenti industriali (incidente nucleare in Giappone).

Queste due prime definizioni, se hanno il merito di attirare l’attenzione sulla vulnerabilità di certe persone costrette a spostarsi, non tengono in considerazione la diversità causale delle migrazioni ambientali.

L’utilizzo di un linguaggio in termini di sicurezza, utile per conferire un carattere d’urgenza alla sfida climatica, concentra l’attenzione sulle migrazioni forzate, urgenti o irrimediabili.

Tuttavia, nasconde purtroppo tutta una serie di riflessioni.
In effetti, le figure popolari (rifugiati climatici e ambientali) della migrazione ambientale nascondono il fenomeno che l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) descrive come la migrazione “motivata” al momento della partenza.

Questo ultimo caso, maggioritario, che spiega le grandi variazioni di cifre nei rapporti e nei media, sottolinea che la migrazione può essere concepita come una strategia d’adattamento: il migrante non è una vittima ma un attore.

Costui prende la decisione di partire basandosi su una combinazione di fattori ambientali e socio-economici. La confusione sulle cifre si spiega pure nel modo seguente: è difficile misurare la capacità di previsione e resilienza delle popolazioni di fronte alle sfide ambientali.

Ovviamente, la varietà di fenomeni migratori legati all’ambiente non può inserirsi in uno stesso strumento giuridico internazionale.

Una protezione internazionale incompatibile

Se la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 menziona all’art. 13 un diritto alla libera circolazione e al movimento non esiste comunque nessun accordo internazionale che preveda e organizzi la protezione delle vittime del cambiamento climatico, dei disastri naturali o umani.

A questo titolo, l’uso del termine rifugiato ambientale, popolarizzato da Bill Clinton e Boutros Boutros Ghali è riduttivo e ingannevole.

In effetti, il termine rifugiato fa riferimento in diritto internazionale ad una definizione molto precisa, iscritta nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel Protocollo del 1967, che prevede due condicio sine qua non: 1) aver oltrepassato una frontiera e 2) fondato timore di subire persecuzioni in ragione della propria razza, nazionalità, religione, opinioni politiche ed appartenenza ad un gruppo sociale.

Ora, i migranti ambientali, compresi i migranti forzati, sono in maggioranza degli sfollati interni, ossia restano sul territorio nazionale, come è stato di recente ricordato da François Gemenne nel corso della propria trasmissione Salut les Terriens (Buongiorno terrestri).

Ma soprattutto, i migranti ambientali non sono perseguitati.

È questa la motivazione utilizzata dalle Autorità neozelandesi per rigettare (il mese scorso) una domanda d’asilo di un abitante delle isole Kiribati.
La questione relativa al fatto se uno statuto giuridico internazionale, in seno ad un nuovo strumento o in aggiunta alla Convenzione di Ginevra, permetterebbe di proteggere in modo più efficace le persone costrette a spostarsi, è aperta.
Ma occorrerà, innanzitutto, che gli Stati raggiungano un accordo sulla definizione di rifugiato ambientale determinando dei criteri temporali, geografici e politici.

Una scala di Governi inoperanti

A partire dal Summit della Terra a Rio, nel 1992, le agende in materia di ambiente e di migrazioni sono associate. Pertanto, vi è una differenza tra, da una parte un fenomeno globale, il riscaldamento climatico e dall’altro un fenomeno pluridimensionale, il movimento di popolazioni, essenzialmente gestito a livello nazionale e regionale.

Avendo constatato il ritardo nel prendere decisioni relative alle questioni ambientali, occorre interrogarsi sulla pertinenza a questo livello di Governo nella gestione di fenomeni migratori associati.

Per sopperire all’inefficacia probatoria del livello internazionale e, com’è noto, alla mancanza di regole giuridiche, delle iniziative sono state prese ad altri livelli di Governo. A tale titolo, occorre citare la Convenzione di Kampala, dell’Unione Africana, primo strumento giuridico regionale a includere delle misure di protezione per le persone costrette a spostarsi all’interno dello stesso Paese a causa di disastri naturali o umani, compreso il riscaldamento climatico.

Ma persino su scala bilaterale il “Piano della migrazione temporanea colombiana” che conferisce alle famiglie colpite da un disastro naturale, l’opportunità di lavorare temporaneamente in Spagna.

Inoltre, in attesa che gli Stati firmino e ratifichino un accordo vincolante per contrastare il riscaldamento climatico e intraprendano delle negoziazioni internazionali sulla migrazione, le Regioni e gli Stati dovranno organizzarsi al loro interno per rispondere ai quesiti posti dai movimenti di popolazioni sul loro territorio, spostamenti che saranno in maggioranza spiegati attraverso il calcolo di un’opportunità e non realizzati come un atto di ultima istanza.
L’urgenza sta lì.

Per ulteriori approfondimenti: intervista con Jean-François Julliard: “Finché l’ecologia sarà considerata come una palla al piede, non si andrà da nessuna parte”.

Biografia: Tra il 2010 e il 2011, Guillaume Capelle ha diretto in seno ad Amnesty International in Australia, una squadra di assistenza giuridica per tutti i casi di gravi violazioni di diritti dell’Uomo. Ritornato in Francia, nel 2012, ha fondato l’associazione SINGA – rafforzare la società attraverso l’inserimento socio-economico dei rifugiati – e un’impresa di consulenza in comunicazione per sostenere e diffondere il lavoro delle organizzazioni che si occupano di questioni migratorie e di cittadinanza. A questo titolo, è attualmente Capo-redattore del progetto SUCCESS dell’IFRI (Istituto Francese di Relazioni Internazionali) sostenuto dalla Commissione Europea e dal Consiglio Regionale dell’Ile-de-France.