Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

E’ illegittima l’espulsione emessa ai danni di un lavoratore straniero irregolare ma già titolare di PSE

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 440 del 15 ottobre 2015

Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 440 del 15 ottobre 2015 (A.A../ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98) .

Il signor A.A., cittadino marocchino, faceva ingresso in Italia nell’anno 2008, ove, da qualche tempo viveva parte della di lui famiglia. Nell’anno 2009 egli otteneva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, all’esito della procedura di emersione dal lavoro irregolare. Successivamente il signor A.A., rimasto disoccupato, costituiva una regolare ditta individuale per il commercio ambulante, ottenendo la conversione del proprio titolo di soggiorno in PSE per motivi di “lavoro autonomo”. Alla scadenza di tale permesso il signor A.A ne chiedeva ritualmente il rinnovo, ottenendo tuttavia dalla Questura di Genova un provvedimento di diniego, per difetto reddituale. In data 18.9.14 veniva notificato all’odierno ricorrente il decreto di espulsione.

La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c. 8 dlgs 286/98, al competente Giudice di Pace di Genova,
La difesa del signor A.A. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Violazione art. 29 e 30 costituzione;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 7 D.L.vo 286/98.

All’udienza di discussione, la difesa del signor A.A., richiamando i motivi tutti di ricorso, evidenziava l’immunità del sig. A.A. da qualsiasi pendenza o precedente penale e produceva dichiarazione della società T. di Genova circa la disponibilità ad assumere, alle proprie dipendenze il cittadino straniero, con contratto a tempo indeterminato.
Con ordinanza n. 440 del 15 ottobre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito: – Rilevato che il ricorso risulta, come da documentazione in atti, proposto nei termini ex Dlgs 286/98; che in data 15 dicembre 2014 la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, evidenziando la presenza di una proposta lavorativa a tempo indeterminato presso la società T. (……); che questo giudice rinviava al fine di verificare l’idoneità della proposta lavorativa e il deposito della documentazione inerente tale proposta; che la difesa depositava visura camerale relativa all’azienda T. nonché la proposta di assunzione sottoscritta dai titolari; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente; Questo Giudice (….) ritiene che le argomentazioni di cui al ricorso presentato dal signor A.A possano trovare accoglimento.

Il Giudice di Pace di Genova, nel decidere in merito al ricorso proposto avverso il decreto di espulsione prefettizio, ha tenuto conto della globalità della situazione relativa al cittadino straniero. Egli infatti ha ricevuto la notifica del decreto prefettizio dopo aver perso la titolarità del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, a causa di un difetto reddituale. Quindi, il Giudice di Pace, verificato il radicamento del cittadino straniero in Italia, la presenza di legami familiari ed affettivi nel nostro Paese, la concreta possibilità di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’immunità da precedenti e pendenze penali, ha, in accoglimento del ricorso, disposto l’annullamento del decreto di espulsione opposto.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi

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Giudice di Pace di Genova ordinanza n. 440 del 15 ottobre 2015