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Riconoscimento della protezione sussidiaria in favore di un cittadino gambiano per il contesto socio-politico del Paese connotato da un vero e proprio conflitto armato

Tribunale di Palermo ordinanza del 17 settembre 2015

Pubblichiamo un’interessante ordinanza del Tribunale di Palermo inerente al riconoscimento della protezione sussidiaria in favore di un cittadino gambiano.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, indicando come sussistenti le condizioni per la protezione umanitaria.
Il richiedente aveva riferito “…di avere abbandonato il proprio paese di origine temendo di essere ucciso a causa di un’intervista che egli aveva rilasciato ad un giornalista, durante la quale aveva parlato male del governo gambiano e del presidente. A seguito di ciò, il suo patrigno lo aveva avvertito che era intenzione della polizia arrestarlo e, quindi, lo aveva fatto espatriare insieme al fratello…”.

Il Giudice ha dichiarato il diritto alla protezione sussidiaria riconosciuta dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. n. 251/07 potendosi nella specie ravvisare un pericolo di “danno grave” nell’accezione delineata dall’art. 14 del testo normativo quale “a) condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Da segnalare che il Giudice ha considerato attendibili le fonti “… precipua validità fonti provenienti da Amnesty International, ai fini della ricostruzione del contesto socio-politico di una nazione.
Nella fattispecie il contesto socio politico del Gambia “… non può infatti certamente disconoscersi che, a tenore dei più recenti reports elaborati da organizzazioni umanitarie internazionali (cfr., in particolare, i Rapporti elaborati da Amnesty International), con riferimento alla situazione socio-politica del Gambia, l’intera regione è interessata da un aspro conflitto armato in corso tra forze governative e gruppi di opposizione, foriero di episodi di violenza sanguinosa e di atti terroristici non di rado rivolti contro la popolazione civile, cui si giustappone un rigoroso uso della forza, non di rado sconfinante nell’arbitrio, da parte delle autorità nella repressione dei fenomeni di dissenso; tale situazione è sostanzialmente confermata dai più recenti rapporti, episodi di sanguinosa repressione delle fazioni ribelli con vittime civili. Così, un report tratto dal sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri” pubblicato il 24 luglio 2015, ma valido a tutt’oggi: “Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In particolare, tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell’area del Sahel ed in considerazione dell’attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell’accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, si raccomanda di mantenere elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese. In linea generale, le condizioni di sicurezza del Paese presentano minori criticità rispetto ad altri Paesi del continente, soprattutto nelle vicinanze delle strutture turistiche nei pressi della capitale, situate lungo la costa atlantica.”
Il contesto socio-politico dianzi sinteticamente delineato, in definitiva, appare connotato da un vero e proprio conflitto armato interno in atto tra forze governative e gruppi riconducibili all’opposizione: detto conflitto ha, per estensione territoriale e pervasività, un carattere endemico ed appare contrassegnato da un livello di violenza, talora indiscriminata, suscettibile di determinare un elevato rischio per l’incolumità personale del ricorrente, anche a prescindere dalla prova dell’esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest’ultimo”
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Ordinanza del Tribunale di Palermo del 17 settembre 2015