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Riconoscimento della protezione sussidiaria in favore di un cittadino senegalese che in caso di rimpatrio rischia di essere costretto ad arruolarsi nei ribelli

Tribunale di Palermo ordinanza del 20 ottobre 2015

Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Palermo, datata 20 ottobre 2015, ben motivata, che ha riconosciuto ad un richiedente asilo di nazionalità senegalese la misura della protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, indicando come sussistenti le condizioni per la protezione umanitaria.

Il richiedente, nato nella regione di Sèdhiou nel Casamance in Senegal, aveva riferito che “lasciava il paese per timore di essere arruolato dai ribelli. Infatti, il padre era entrato nel gruppo dei ribelli ed era morto. Tuttavia era sua volontà che entrasse a fare parte dei ribelli. Non volendo combattere, con l’aiuto dello zio materno, espatriava. In caso di rimpatrio, rischia di essere costretto ad arruolarsi”.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso alla predetta protezione se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un “danno grave”.
In particolare, la lett. f) del richiamato articolo dispone che si può accedere a tale tipo di protezione se il cittadino “di un Paese non appartenente all’Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007, n° 251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.
A tale proposito sono considerati danni gravi: “a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (art. 14 D.Lgs. n. 251/1997).

Il Giudice ha riscontrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ( artt. 14 e ss. del D.Lgs. n. 251/07) poiché “appare effettivo il rischio – come stabilisce la normativa internazionale – in caso di rimpatrio, di subire violenza“. Dalla documentazione versata in atti e dalle notizie estrapolate dalle fonti di informazioni, sussiste per il ricorrente, “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” così come statuito alla lettera c) della norma sopra riportata.

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Tribunale di Palermo ordinanza del 20 ottobre 2015