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Asilo e prassi illegittime nell’iscrizione anagrafica in Umbria: lettera dell’ASGI

A quasi un anno dalla pubblicazione delle Linee guida realizzate dal Ministero dell’Interno insieme a Sprar (Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati), ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ) e Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), continuano le segnalazioni di prassi illegittime poste in atto dai Comuni in diverse regioni italiane che impediscono l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione.

La mancata iscrizione anagrafica comporta difficoltà nell’accesso alle misure di integrazione e di assistenza sociale e nell’accesso al lavoro, come ben evidenziato sul sito del Ministero dell’Interno nella presentazione delle Linee Guida “In Italia un presupposto per qualsiasi processo d’integrazione degli stranieri, compresi i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti asilo è rappresentato dall’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente di un comune, iscrizione correlata al diritto costituzionale di circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale (art. 16 Cost.) che nel contempo è requisito essenziale per l’esercizio effettivo di altri diritti fondamentali.
Da qui l’importanza dell’iscrizione anagrafica in capo all’ufficio dell’anagrafe dei Comuni, le cui funzioni principali – ricorda sempre il Ministero dell’Interno sono “quelle da un lato di rilevare la presenza stabile delle persone nel territorio di un determinato comune per consentire ai pubblici poteri di pianificare i servizi da erogare alla popolazione e dall’altro di consentire alle persone l’accesso effettivo a determinati diritti sociali e l’esercizio di alcuni diritti civili e dei diritti politici, nonché per facilitare l’adempimento di alcuni obblighi, inclusi quelli tributari.”

Eppure l’obiettivo della pubblicazione – “chiarire quali sono i presupposti dell’iscrizione anagrafica, a sostegno di tutti gli operatori e degli ufficiali di anagrafe investiti del compito di supportare i rifugiati in Italia, con particolare attenzione alla condizione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale” ad un anno dalla diffusione appare ancora non completamente raggiunto stante le segnalazioni ricevute.

Recentemente in Umbria sono stati segnalati all’ASGI alcuni Comuni dove l’iscrizione anagrafica verrebbe subordinata alla produzione del passaporto rilasciato dal Paese di origine, documento che, avendo chiesto protezione in Italia, “i richiedenti asilo ed i titolari di protezione internazionale non possono rivolgersi alle Autorità del Paese d’origine (servizi consolari presso le relative Ambasciate) al fine di ricevere assistenza amministrativa (quale il rilascio di un passaporto)” ricorda l’avvocato Francesco Di Pietro, referente regionale dell’ASGI, che ha evidenziato le principali criticità rilevate sul territorio, analizzando le segnalazioni pervenute in una lettera inviata all’ANCI dell’Umbria lo scorso 10 dicembre 2015.
In generale ai fini dell’iscrizione anagrafica, in base al citato art. 6 comma 7 t.u. immigrazione, “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”. Quindi l’unico requisito richiesto è quello della regolarità del soggiorno: requisito presente per il richiedente asilo o per il titolare di protezione internazionale

Altro aspetto critico attiene ai centri di accoglienza” continua nella lettera l’avv. Di Pietro (ASGI) “che in alcuni casi non sarebbero considerati dagli uffici anagrafe dei Comuni quali dimore abituali” impedendo l’iscrizione all’anagrafe dei cittadini stranieri ospitati. Il Testo Unico sull’Immigrazione prevede, invece, che si possa indicare quale dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica il centro di accoglienza una volta decorsi tre mesi di permanenza.

Oltre alle norme previste nel Testo Unico sull’Immigrazione, in vigore dal 1998, nella lettera vengono riportati ampi stralci delle “Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale” del Ministero dell’Interno e di altri documenti, come il Parere del Dipartimento affari interni e territoriali dello stesso Ministero del 18 febbraio 2004 in merito all’“Iscrizione di cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato” che ricordano quali sono i riferimenti legislativi che i Comuni devono rispettare.

Si può pacificamente affermare che i titolari di protezione internazionale ed umanitaria ed i richiedenti asilo sono titolari del diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica sulla base dei dati ricavabili dal permesso di soggiorno, titolo costituente documento di identità ex art. 1 lett. c) d.P.R. 445/2000. Ogni differente prassi interpretativa è contraria alla normativa di riferimento”, conclude la lettera dell’ASGI Umbria, chiedendo all’ANCI regionale di rendere effettivo il diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica ai tanti stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria soggiornanti sul territorio regionale.

Diritto fondamentale ai fini di un percorso di integrazione e di inserimento socio lavorativo“, ricorda l’ASGI.