Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Riconoscimento della protezione sussidiaria in favore di un cittadino gambiano: se fosse espatriato rischierebbe l’arresto poiché figlio di un dissidente

Tribunale di Palermo ordinanza del 22 dicembre 2015

Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Palermo inerente al riconoscimento della protezione sussidiaria in favore di un cittadino gambiano.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, indicando come sussistenti le condizioni per la protezione umanitaria.
Il cittadino gambiano ricorreva per timore di essere espatriato e arrestato. Infatti, il padre era stato tratto in arresto con l’accusa di essere coinvolto nel colpo di stato poi fallito del 2009.

Il richiedente proviene dal Gambia e, secondo quanto in atti documentato nonché dalle ricerche condotte su internet dallo stesso decidente (Rapporto Annuale 2013 – Amnesty International – Gambia), si rileva che realmente tra i paesi dell’Africa, in Gambia vige un sistema carcerario che risulta essere tra i peggiori.
Le strutture carcerarie sono prive di acqua potabile nonché di impianti fognari adeguati e, considerando il sovraffollamento di detenuti, le malattie risultano particolarmente elevate e molte conducono alla morte.
Inoltre, occorre considerare che le persone rimangono in tali strutture per anni, in attesa di un processo.

Qualora il richiedente fosse realmente tratto in arresto, subirebbe un grave danno.
Infatti, non può non considerarsi che il Presidente del Gambia, Yahua Janneh, giunto al potere con un golpe militare nel 1994, confermato in quattro elezioni successive è considerato uno dei dittatori tuttora esistenti nel mondo, mantiene il potere attraverso una legislazione fortemente limitativa della libertà di espressione e di informazione.
Pertanto, non appare circostanza straordinaria che, essendo figlio di colui che ha preso parte al golpe – seppure insieme ad altre innumerevoli persone – possa subire una persecuzione da parte del presidente del Gambia.

Quindi, nel caso di specie, sussiste “danno grave”, così come specificato nella richiamata norma al punto c); ossia “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine.
Da quanto esposto, risulta fondato il timore di subire violenza se rimpatriato.
In definitiva, si riscontrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria poiché appare effettivo il rischio – come stabilisce la normativa internazionale – alla propria incolumità.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Palermo ordinanza del 22 dicembre 2015