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Corte di Giustizia dell’Unione europea: libertà di circolazione e integrazione dei beneficiari di protezione internazionale

Sentenza del 1°marzo 2016 cause riunite C-443/14 (Kreis Warendorf / Ibrahim Alo), C-444/14 (Amira Osso / Region Hannover).

Corte di giustizia dell’Unione europea
Comunica stampa – Lussemburgo, 1 marzo 2016

Un obbligo di residenza può essere imposto ai beneficiari della protezione sussidiaria qualora essi siano maggiormente esposti a difficoltà di integrazione rispetto ad altre persone non aventi la cittadinanza dell’UE e residenti legalmente nello Stato membro che ha concesso tale protezione

Secondo una direttiva dell’Unione 1, gli Stati membri devono per mettere alle persone alle quali hanno concesso lo status di beneficiario della protezione sussidiaria 2 di circolare liberamente nel loro territorio secondo condizioni identiche a quelle riservate alle altre persone non aventi la cittadinanza dell’UE che ivi risiedono legalmente.
La normativa tedesca stabilisce che, quando i beneficiari della protezione sussidiaria percepiscono prestazioni sociali, il loro permesso di soggiorno deve essere accompagnato da un obbligo di residenza in un luogo determinato (in prosieguo: l’«obbligo di residenza»). Da un lato, tale obbligo può mirare a garantire un’adeguata ripartizione degli oneri di tali prestazioni tra i diversi enti competenti in materia. Dall’altro lato, esso può avere l’obiettivo di facilitare l’integrazione nella società tedesca delle persone non aventi la cittadinanza dell’UE.

Il sig. Ibrahim Alo e la sig.ra Amira Osso sono cittadini siriani che si sono recati in Germania rispettivamente negli anni 1998 e 2001. Essi si sono visti concedere il beneficio della protezione sussidiaria. È stato altresì imposto loro un obbligo di residenza, che essi contestano dinanzi ai giudici tedeschi.
La controversia si trova attualmente sottoposta alla cognizione del Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema amministrativa federale, Germania), il quale chiede alla Corte di giustizia se l’obbligo di residenza sia compatibile con la direttiva sopra citata.

Mediante la sua sentenza in data odierna, la Corte constata anzitutto che la direttiva impone agli Stati membri di riconoscere alle persone alle quali essi hanno concesso lo status di beneficiario della protezione sussidiaria non soltanto la facoltà di spostarsi liberamente nel loro territorio, ma anche quella di scegliere il luogo della loro residenza.

Di conseguenza, un obbligo di residenza imposto a tali persone costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dalla direttiva. Qualora tale obbligo venga imposto soltanto a i beneficiari della protezione sussidiaria percettori di aiuti sociali, esso costituisce altresì una restrizione dell’accesso di tali beneficiari all’assistenza sociale prevista dal diritto dell’Unione.

In tale contesto, la Corte sottolinea che i beneficiari della protezione sussidiaria non possono, in linea di principio, essere sottoposti a un regime più restrittivo di quello applicabile alle persone non aventi la cittadinanza dell’UE e legalmente residenti nello Stato membro di cui trattasi, per quanto riguarda la scelta della loro residenza, e di quello applicabile ai cittadini tale Stato, per quanto riguarda l’accesso all’assistenza sociale.

Tuttavia, la Corte giudica che è possibile imporre un obbligo di residenza ai soli beneficiari della protezione sussidiaria qualora essi non si trovino, in rapporto all’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi, in una situazione oggettivamente comparabile a quella delle persone non aventi la cittadinanza dell’UE che risiedono legalmente nello Stato membro in questione o a quella dei cittadini di tale Stato.
Inoltre, la Corte riconosce che la circolazione dei beneficiari di prestazioni sociali o la loro distribuzione ineguale sul territorio di uno Stato membro possono implicare una ripartizione inadeguata degli oneri finanziari connessi a tali prestazioni tra i diversi enti competenti in materia.
Tuttavia, una siffatta ripartizione ineguale degli oneri non è in special modo connessa all’eventuale qualità di beneficiario della protezione sussidiaria delle persone che percepiscono prestazioni sociali.
Date tali circostanze,la direttiva osta all’imposizione di un obbligo di residenza ai soli beneficiari dello status di protezione sussidiaria al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri connessi alle prestazioni in questione.

Per contro, la Corte rileva che spetterà al giudice tedesco verificare se i beneficiari della protezione sussidiaria percettori dell’aiuto sociale siano maggiormente esposti a difficoltà di integrazione rispetto alle altre persone non aventi la cittadinanza dell’UE, legalmente residenti in Germania e percettrici dell’aiuto sociale. Nell’ipotesi in cui queste due categorie di persone non si trovassero in una situazione paragonabile in rapporto all’obiettivo di integrazione in Germania delle persone non aventi la cittadinanza dell’UE, la direttiva non osta a che i beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano assoggettati ad un obbligo di residenza al fine di promuovere la loro integrazione, e ciò anche quando tale obbligo non si applichi ad altre persone non aventi la cittadinanza dell’UE e legalmente residenti in Germania.

Leggi la sentenza

  1. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).
  2. Lo status di protezione sussidiaria può essere accordato alle persone non aventi la cittadinanza dell’UE prive della qualifica di rifugiato, ma che, per motivi seri e riconosciuti, necessitano di protezione internazionale.