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Permesso di soggiorno umanitario a un cittadino ghanese per le condizioni personali e perchè proveniente dalla Libia

Tribunale di Trieste ordinanza del 7 marzo 2016

Foto di Angelo Aprile (www.langeloviaggiatore.com)

Pubblichiamo l’ordinanza con cui il Giudice, adito a seguito del rifiuto della protezione da parte della competente Commissione Territoriale, ha concesso la protezione umanitaria a cittadino ghanese valorizzando due aspetti:
in primo luogo le “condizioni personali del richiedente, quali la giovane età, idonea a favorire un più facile inserimento nel paese ospitante, e la mancanza di prospettive nel paese d’origine, alla luce dei contrasti familiari religiosi”;
in secondo luogo, dopo aver ricordato che: “lo Stato Italiano ha deciso nell’ambito della cosiddetta procedura “Emergenza Nord Africa” di riconoscere agli interessati che avevano presentato domanda di riesame, il permesso di soggiorno per motivi umanitari” ha ritenuto che: “malgrado il nominativo del ricorrente non sia ricompreso nell’elenco trasmesso con nota del 18.4.2013 dalla CT di Gorizia, anche rispetto a quello vada riconosciuta la sussistenza dei gravi motivi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Infatti, la situazione sostanziale del ricorrente di immigrato in Libia e da qui in Italia è del tutto uguale a quella degli altri immigrati, a cui a seguito di loro esplicita richiesta di riesame, è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

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Tribunale di Trieste ordinanza del 7 marzo 2016