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Protezione sussidiaria ad un cittadino libico: nel Paese d’origine una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato

Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 aprile 2016

Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Palermo che riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino libico.
Il Giudice ha ritenuto che il ricorrente “possa effettivamente subire una minaccia grave alla propria vita in caso di rientro nel suo Paese di origine, e in particolare a Tripoli, ove tuttora abitano i suoi fratelli più piccoli, esistendo in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato”.
Considerati i principali rapporti redatti dalle ong impegnate nella difesa dei diritti umani e il sito della Farnesina, ha “rilevato infatti che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonnello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito, ciò che ha comportato la morte anche di innumerevoli civili e costituisce una minaccia grave per la vita di chiunque si trovi su quel territorio”.
Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto possa di conseguenza essere riconosciuta al ricorrente, come previsto dal punto b) dell’art. 14 Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251), la protezione sussidiaria.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 aprile 2016