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Protezione umanitaria ad un cittadino del Mali: nel Paese non è possibile esercitare i diritti fondamentali

Tribunale di Genova, ordinanza del 29 aprile 2016

Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Genova che riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino del Mali.

Il Giudice ha rilevato che per quanto concerne la protezione umanitaria “l’art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di “un quadro sintomatico di pericolosità per l’incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.” (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).
I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui “In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l’esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all’ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l’esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Il Tribunale ha quindi ritenuto “che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali d’Avorio, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. A ciò si aggiunga che il signor non ha più alcun familiare in Mali ed ha avuto di recenti problemi di salute, essendo stato ricoverato presso l’ospedale di La Spezia “per addensamenti polmonari” così come ha dato atto la Commissione, che sarebbero verosimilmente privi di adeguate cure in Mali.”

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Tribunale di Genova, ordinanza del 29 aprile 2016