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Trattenimento nel CIE di un cittadino georgiano con carta di soggiorno greca: violata la libertà personale in modo illegale

a cura dell'Avv. Uljana Gazidede

La storia del cittadino georgiano è la seguente:
– è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato dalle autorità della Grecia con scadenza 13.01.2021;
– il ricorrente risiede in Grecia oltre 10 anni unitamente al coniuge ed il figlio minore; è titolare di passaporto rilasciato dal governo georgiano;
– che in data 5 maggio 2016 veniva sottoposto ad un controllo da parte della Polizia stradale di Lucca – sottosezione di Viareggio i quali ritiravano al predetto tutti i documenti, ossia: il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in originale, il passaporto, la patente di guida ed in pari data lo accompagnavano presso gli Ufficio della Questura di Lucca per essere espulso previo trattenimento presso il CIE di Restinco;
– che in data 7.05.2016, il trattenimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Brindisi;
– che dal verbale di convalida emerge chiaramente che nessuno delle forze dell’ordine (Lucca e Brindisi) ha riferito al Giudice la sussistenza del titolo di soggiorno;
– tanto meno lo ha fatto il ricorrente perché non comprende e ne parla la lingua italiana e tale obbligo non è stato assolto nemmeno dall’interprete di lingua russa poiché egli non parla il russo;
– si fa presente, con certezza, che le amministrazioni procedenti sono a conoscenza che il trattenuto è in possesso della carta di soggiorno poiché i parenti hanno provveduto, tempestivamente, ad inviare la copia via fax presso il CIE di Restinco la stessa copia che ha ricevuto questo difensore dagli operatori del predetto CIE.

L’Avv. Uljana Gazidede ha assunto la difesa 2 giorni fa e ieri mattina ha depositato via pec ricorso di rimessione in libertà al Giudice di Pace di Brindisi perché è stata violata la libertà personale in modo illegale ed è stata violata la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ai sensi della quale: il soggiornate di lungo periodo gode di una tutela rafforzata contro l’espulsione.
– che dal combinato disposto degli artt. 5 e 9 bis del T.U. sull’immigrazione si desume la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione Europea.
La possibilità di soggiornare nel territorio italiano per i cittadini stranieri in possesso dei requisiti è stata prevista dall’art. 5 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il primo comma dell’art. 5 del T.U..
Ne consegue che, una volta entrato nel territorio italiano, nel rispetto della normativa interna e con un titolo in corso di validità, il cittadino straniero può chiedere di potervi soggiornare per un periodo superiore a tre mesi al fine di esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore dipendente o autonomo con la possibilità di ottenere per i propri familiari il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Questa previsione normativa e stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 3. Ai sensi del successivo art. 2 del citato D.Lgs, ai cittadini stranieri già titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del decreto stesso.
Il D.Lgs n.3 del 2007 ha introdotto l’art. 9 bis T.U. che disciplina il caso in cui il cittadino straniero sia già in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Comunitario e decida di soggiornare in Italia. Oltre alla possibilità di esercitare un’attività economica nella qualità di lavoratore autonomo o dipendente, sono previsti altri validi motivi, naturalmente leciti, come la frequentazione di un corso di studio o di formazione professionale.
La ratio di queste disposizioni normative risponde all’esigenza, in attuazione della Direttiva n. 2003/109/CE, di uniformare lo status giuridico dei cittadini dei Paesi terzi a quello dei cittadini dei Paesi membri, garantendo l’equipollenza dei permessi di soggiorno di lungo periodo degli Stati membri e la possibilità per il cittadino straniero di spostarsi senza eccessive difficoltà da un Paese all’altro della Comunità.
Pertanto, il ricorrente poiché è in possesso di carta di soggiorno rilasciato dalle autorità elleniche valida per dieci anni non può né essere espulso né tanto meno essere privato della libertà personale con il trattenimento.