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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo conferma che l’orientamento sessuale costituisce un fattore di vulnerabilità per i richiedenti asilo in condizioni di detenzione

The AIRE Centre, Advice on Individual Rights in Europe - 5 luglio 21016

Nella sentenza sulla causa O.M. e Ungheria, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che la detenzione di un richiedente asilo LGBT viola l’Articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il Centro AIRE è intervenuto in questo caso insieme a ILGA-Europe (Associazione Internazionale LGBT), ICJ (Commissione Internazionale dei Giuristi) ed ECRE (Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli). La Corte ha stabilito all’unanimità che, nel caso citato, la detenzione del ricorrente era arbitraria e ingiustificata, in violazione dell’Articolo 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione europea.

In particolare, la Corte ha riscontrato che le autorità ungheresi hanno mancato di effettuare una valutazione individuale del caso e di tenere in considerazione la vulnerabilità del ricorrente all’interno della struttura di detenzione, a causa del suo orientamento sessuale.

Accogliamo con soddisfazione questa sentenza e il fatto che la Corte, ancora una volta, abbia riconosciuto i diritti fondamentali dei richiedenti asilo a ricevere protezione – indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere.
E’ ugualmente importante che i paesi europei assicurino il rispetto di questi diritti fondamentali nell’ambito delle loro procedure di accoglienza
”, ha dichiarato Matthew Evans, Direttore del Centro AIRE.

Il contesto

O.M. è un cittadino iraniano che aveva presentato domanda di asilo in Ungheria, dopo aver raggiunto l’Europa passando attraverso la Serbia. Arrivato in Ungheria, all’inizio del 2014, O.M. è stato arrestato e collocato in una struttura di detenzione, dove è stato trattenuto per 58 giorni.

La richiesta di asilo di O.M. era motivata dalla sua omosessualità e dal fatto che, laddove fosse stato rimpatriato in Iran, egli sarebbe stato oggetto di pene severe, proprio a causa del suo orientamento sessuale, compresa la pena di morte.
Durante il suo periodo di detenzione, O.M. aveva ripetutamente chiesto alle autorità di venire rilasciato dal centro di detenzione o, alternativamente, di essere trasferito presso una struttura aperta, viste le molestie che subiva a causa del suo orientamento sessuale.

La sua detenzione terminò il 22 agosto 2014 e nell’ottobre dello stesso anno gli fu riconosciuto lo status di rifugiato.

La Corte si è pronunciata in maniera molto decisa in merito ai diritti dei richiedenti asilo LGBT: “…quando i richiedenti asilo denunciano di appartenere ad un gruppo vulnerabile nei paesi da cui sono stati costretti a fuggire, le autorità devono operare con particolare cautela al fine di evitare situazioni idonee a riprodurre condizioni di difficoltà analoghe a quelle che hanno costretto queste persone a scappare. Nel caso in questione, le autorità hanno trascurato questa cautela nell’ordinare la detenzione del ricorrente senza considerare in che misura fosse messa in gioco la scurezza d’individui vulnerabili – per esempio persone LGBT, come in questo caso – in mezzo ad altri detenuti.”

In particolare, la sentenza riflette i risultati emersi da un rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, il quale, a seguito di una sua visita in Ungheria nel 2014, aveva rilevato come l’arbitrarietà del regime ungherese di detenzione dei richiedenti asilo fosse molto preoccupante.