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Decreti di Respingimento differito: annullamenti in massa del Tribunale di Catania

Le ordinanze e il report sui Respingimenti differiti in Sicilia orientale

Pubblichiamo un campione di sei ordinanze del Tribunale di Catania che hanno in netta maggioranza (allo stato 13 accoglimenti e un solo rigetto) annullato i decreti di respingimento differito comminati nei confronti di cittadini, per la gran parte nigeriani e gambiani, assistiti dallo studio dell’avv. Carla Trommino, anche grazie al Progetto Opposition to the Rejection Decress in Eastern Sicily, finanziato da Open Society Fondation. Nei ricorsi è stata preliminarmente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 D. Lgs. 286/98, nonché richiesto l’annullamento dei decreti per violazione del divieto di respingimento e di espulsioni collettive e del principio di non-refoulement.
Le motivazioni degli accoglimenti sono consistite nella violazione del dovere d’informazione ai valichi di frontiera sulla procedura per richiedere protezione
internazionale e nel vizio di nullità del provvedimento per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, per mancanza di attestazione di conformità all’originale.

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Lo studio Legale Trommino dal 2014 porta avanti l’attività di assistenza legale ai migranti che, dopo essere sbarcati nei porti di Augusta e Pozzallo hanno ricevuto ordini di respingimenti differito, secondo una prassi che è stata sperimentata per la prima volta su grandi numeri proprio nel 2014 a Siracusa.
Tale attività ha permesso, all’interno del progetto Opposition to the Rejection Decress in Eastern Sicily, di redarre un report con alcune considerazioni sull’argomento sottoposto all’attenzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione istituita presso il Senato.
Il report è frutto di un lavoro dello Studio che ha fornito consulenza e assistenza legale gratuita a favore di 64 migranti nel 2014, di 125 migranti nel 2015 e di 7 al 20 luglio 2016.
Emerge con chiarezza che “nessuno dei migranti assistiti ha ricevuto una informativa sulla normativa in materia di protezione internazionale né è entrato in
contatto con il personale delle organizzazioni umanitarie operanti nei luoghi di
sbarco, in violazione di quanto stabilito dalla Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, nonché di quanto sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare nella motivazione della sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia e sentenza della Corte di Strasburgo del 21 gennaio 2011, ric. n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e Grecia.”
La riprova della totale assenza di informazione è supportata anche dalla circostanza che, una volta informati in merito, “tutte le persone assistite hanno presentato richiesta di protezione internazionale, venendo inserite successivamente nel sistema di accoglienza, dopo aver trascorso un periodo di vagabondaggio, senza un luogo dove poter ricevere assistenza anche solo di base.”
I 196 respingimenti analizzati “risultano assolutamente standardizzati, come dimostra la circostanza che, nella maggior parte dei casi, sono tradotti solo in
inglese anche quando i destinatari sono provenienti da Paese francofoni o arabofoni.
Inoltre essi hanno colpito esclusivamente migranti di determinate etnie, senza
valutazione individuale, caso per caso, delle specifiche situazioni.”
Dall’analisi dei provvedimenti impugnati, oltre ai profili sino ad ora evidenziati, sono emersi ulteriori profili di illegittimità ben specificati in questo rapporto: si conferma perciò come tale prassi sia in contrasto con la normativa per la richiesta di protezione internazionale.

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Respingimenti differiti in Sicilia orientale