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Sanatoria 2012: le condanne per la violazione del diritto d’autore non sono ostative al rinnovo del pds

T.A.R. Bologna, sentenza n. 783 del 17 agosto 2016

Le sentenze di condanna per violazione delle norme a tutela del diritto d’autore
non sono ostative al rinnovo del permesso di soggiorno se lo straniero si è
regolarizzato tramite “sanatoria” che non prevedeva quei reati come ostativi.

– Scarica la sentenza:
T.A.R. Bologna, sentenza n. 783 del 27 luglio 2016

Il fatto

Un cittadino senegalese chiedeva di essere regolarizzato alla luce della
sanatoria del 2012. Lo stesso annoverava tre condanne per reati inerenti la
violazione del diritto d’autore. Siccome la sanatoria prevedeva come reati
ostativi solo quelli per cui è previsto arresto obbligatorio in flagranza e
siccome per quei reati non è previsto arresto in flagranza, la sanatoria andava
a buon fine e lo stesso otteneva il permesso di soggiorno. Al momento di
chiedere il rinnovo però allo straniero veniva rigettata la richiesta perché le
condanne per i reati inerenti il diritto d’autore sono ritenuti ostativi
all’ingresso in Italia ai sensi dell’art. 4 del testo unico.

La sentenza

Il problema nasce dalla discrasia fra le ostatività all’ottenimento del permesso
di soggiorno previste dalla sanatoria del 2012 (solo reati per cui è previsto
arresto obbligatorio in flagranza) e le ostatività previste dall’art. 4 T.U.I.
(reati per cui è previsto arresto obbligatorio oltre ad altri reati
specificamente indicati, fra cui rientrano quelli a tutela del diritto
d’autore).

Lo straniero allora proponeva ricorso sostenendo l’illogicità di un sistema che
prevede che quelle stesse condanne che sono state ritenute non ostative per
l’ottenimento del primo permesso di soggiorno lo diventano poi quando lo stesso,
gravato dalle medesime condanne, chiede il rinnovo del permesso.
Il Tribunale dà ragione allo straniero sostenendo che appare assolutamente
illogico che si conceda una sanatoria che consente di permanere in modo legale
sul territorio nazionale ed in occasione del rinnovo del titolo si dichiari che
non è possibile procedere al rinnovo per l’esistenza di un precedente penale che
già sussisteva quando si è delibata la possibilità di effettuare la sanatoria.

La conclusione del TAR è quindi che quando si è concessa una sanatoria ritenendo
che l’esistenza di una condanne per certi reati non fosse sintomatica di
pericolosità sociale tale da sconsigliare la regolarizzazione, è come se si
fosse annullata la valenza di quei reati per le successive valutazioni che
l’amministrazione sarà chiamata ad operare in occasione dei rinnovi del permesso
concesso allo straniero. Di conseguenza se lo straniero commetterà reati
considerati ostativi dal legislatore dopo aver ottenuto la sanatoria, non potrà
ottenere il rinnovo del permesso, ma sarebbe assolutamente contraddittorio che
ciò che non è stato rilevante in sede di regolarizzazione lo diventi in sede di
rinnovo.

Avv. Nicola Laghi