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Sanatoria. Se il lavoratore non è stato convocato l’istanza di diniego non è valida

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 975/2016

“Il dato letterale è chiaro nel prevedere che solo l’ingiustificata assenza di entrambe le parti (dichiarante e lavoratore) consente il rigetto dell’istanza. Nel caso in esame la documentazione in atti comprova che il solo dichiarante è stato destinatario della convocazione da parte dello SUI, non anche il lavoratore straniero. Né a quest’ultimo è stato notificato il preavviso il diniego, ciò che gli avrebbe consentito di dare conto quanto meno della propria precedente mancata presentazione. Orbene, rilevato che la mancata presentazione delle parti appare la sola ragione impeditiva dell’accoglimento dell’istanza …e che, alla luce di quest’ultima circostanza e nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul territorio nazionale), risulta ragionevole qualificare la condotta come sanabile e concedere un’ultima opportunità…l’atto gravato va – in definitiva – annullato”.

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Sentenza n. 975-16 tar Puglia – sede di Bari