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Casi particolari di ingresso per lavoro (art 27 T.U.), annullamento del decreto di inammissibilità della proroga dell’autorizzazione al lavoro

T.A.R per la Lombardia, ordinanza n. 1216 del 20 settembre 2016

Con l’ordinanza in commento il Tar Lombardia ha accolto la domanda cautelare dei ricorrenti (datore di lavoro e lavoratore) volta all’annullamento del decreto di inammissibilità della proroga dell’autorizzazione al lavoro ai sensi dell’art. 27 TU Immigrazione (Casi particolari di ingresso per lavoro).

La prefettura di Milano aveva dichiarato inammissibile l’istanza del datore di lavoro di proroga, in quanto il lavoratore, dopo aver svolto attività lavorativa per due anni, aveva già beneficiato di una proroga per ulteriori due anni. Ad avviso della Prefettura in casi del genere è possibile ottenere esclusivamente una sola proroga.
I ricorrenti hanno invece sostenuto che il provvedimento era stato emesso in violazione dell’art. 40, comma 2 del DPR 394/99 (così come modificato dall’art. 37 del DPR 334/2004). L’articolo in commento, per quel che interessa in questa sede, prevede esclusivamente che nei casi disciplinati dall’art. 27 del D.Lgs. 286/98 (Casi particolari di ingresso per lavoro) “Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni”.
Da una corretta lettura della norma in commento, si evince che la stessa non sancisce che la proroga può essere concessa una sola volta ma viene indicata esclusivamente la durata massima della singola proroga che non può superare lo stesso termine di due anni. E’ evidente la ratio di tale previsione, ossia, quella di verificare periodicamente (massimo ogni due anni) se continuano a sussistere i requisiti ed i motivi sottesi al rilascio del primo nullaosta.
Il Tar Lombardia ha accolto l’interpretazione proposta dai ricorrenti della norma sopra menzionata ed ha pertanto sospeso il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al provvedimento.

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T.A.R per la Lombardia, ordinanza n. 1216 del 20 settembre 2016