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Guinea Bissau – La condizione di estrema vulnerabilità del richiedente nel caso di rientro nel Paese giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Genova, ordinanza del 19 settembre 2016

Il Tribunale di Genova con l’ordinanza del 19 settembre 2016 riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino della Guinea Bissau.
Le motivazioni sono riconducibili alla situazione personale del richiedente, si legge appunto nella sentenza che “appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paesi ed in Libia è stato coinvolto nei gravi fatti di guerra civile, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015.“.

Il Giudice ha ritenuto perciò “sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 – la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.“.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 19 settembre 2016