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Minori stranieri non accompagnati, pubblicati gli standard per l’accoglienza e i servizi

Decreto 1 settembre 2016 - Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati. (16A06605) (GU Serie Generale n.210 del 8-9-2016)

Individuati i requisiti strutturali e i servizi dei centri o strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

Li ha fissati il ministero dell’Interno, d’intesa con il ministero Economia e Finanze, con il decreto istitutivo 1 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.210 dell’8 settembre 2016.

Il provvedimento individua i requisiti dei centri (articolo 3), che devono “assicurare la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell’arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni”, e garantire “l’ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva”, tenuto conto che “ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori”.

Disciplinati anche i servizi che le strutture devono erogare ai giovani ospiti (articolo 4): da quelli relativi alla gestione amministrativa – con la registrazione dell’ingresso e dell’uscita definitiva dal centro, e dei movimenti giornalieri – a quelli relativi alla persona – come la mensa, i beni per la cura personale, l’orientamento linguistico e la mediazione culturale, l’informazione giuridico-legale, il supporto alle autorità competenti e all’identificazione e all’affidamento successivo del minore. Le strutture devono dotarsi, inoltre, di un regolamento.

Si dà così attuazione alla recente normativa su accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e su riconoscimento e revoca del relativo status (decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142) incentrata, per quanto riguarda l’accoglienza dei minori non accompagnati, sul “superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore”.

In fase di prima applicazione (articolo 9), il bando di gara deve prevedere modalità di attestazione dei requisiti strutturali “tali da consentire l’adeguamento delle strutture di accoglienza già autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di minori”.

Riferimenti normativi:
Decreto 1 settembre 2016-Istituzione centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati
Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE in materia di protezione internazionale


Leggi l’analisi di ASGI:
Discriminatorie e incostituzionali le nuove misure sull’accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati