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Ammissibilità, responsabilità e sicurezza nelle procedure europee di asilo

Ecre (European Council on Refugees and Exilies), 7 settembre 2016

Foto: Angelo Aprile, Idomeni (Grecia)

Bruxelles, 7 settembre 2016: nell’adempimento dei rispettivi obblighi internazionali, gli stati europei e gli stati membri dell’Unione Europea hanno elaborato sofisticati sistemi di asilo, basati su strumenti procedurali complessi. In alcuni casi, vengono progettati e applicati strumenti che permettono di respingere le domande di asilo come inammissibili prima ancora di valutarne il merito, allo scopo di eludere la responsabilità dello stato nei confronti dei rifugiati.

Il recente accordo UE-Turchia e la proposta della Commissione Europea relativa all’armonizzazione delle procedure di asilo tramite l’introduzione di un ‘Regolamento Procedure’ (Regolamento delle procedure di asilo) (.pdf), ad esempio, ruotano attorno ai concetti di “paese terzo sicuro” e di “primo paese d’asilo”. Un report (.pdf) pubblicato lanciato oggi dall’Asylum Information Database (AIDA), progetto gestito dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati (ECRE), attesta che, in 20 paesi europei, l’applicazione dei concetti di ammissibilità e di ‘paese sicuro’ è limitata e frammentaria 1.

La recente riforma del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) porta in primo piano i concetti di ammissibilità, responsabilità e sicurezza nell’ambito delle procedure europee di asilo, introducendo l’obbligo per gli stati membri dell’Unione di valutare le domande di asilo come inammissibili sulla base dell’applicazione dei concetti di ‘primo paese d’asilo’ e di ‘paese terzo sicuro” – afferma Minos Mouzourakis, coordinatore dell’AIDA – “Tuttavia, una simile proposta appare inappropriata in assenza di una consapevolezza, fondata su dati comprovati, rispetto all’uso e all’interpretazione dei concetti sopra citati all’interno del continente europeo”.

La recente introduzione di nutrite liste di “paesi terzi sicuri”, in paesi come l’Ungheria, così come la pressione esercitata sulla Grecia affinché applichi tale concetto, in seguito all’accordo UE-Turchia, pregiudicano l’attuazione di tale pratica in quei paesi in cui l’uso del concetto di “paese sicuro” è da tempo radicato nelle procedure di asilo. I Paesi che hanno una maggiore esperienza nell’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro”, e che spesso si avvalgono di orientamenti giudiziari specifici, hanno specificato che non è possibile ritenere che un richiedente asilo abbia un “legame sufficiente” con un paese terzo soltanto per avervi transitato o soggiornato per un breve periodo.

Il report (.pdf) affronta ancora il tema dell’applicazione del Regolamento Dublino e del Meccanismo di Ricollocazione d’emergenza, due strumenti che regolano la ripartizione della responsabilità in materia di asilo all’interno dell’UE. Per quanto riguarda la ricollocazione, nonostante la lentezza nell’implementazione di tale meccanismo in Europa, paesi come la Francia e il Portogallo hanno elaborato procedure mirate alla gestione rapida delle domande presentate da soggetti ricollocati sul territorio dei rispettivi paesi e per l’allocazione degli stessi nelle varie regioni che li ospiteranno.

Sulla base del report dell’AIDA, l’ECRE sollecita i paesi europei e le istituzione dell’UE a:

Pubblicare attivamente statistiche dettagliate sugli elementi chiave delle rispettive procedure d’asilo, segnatamente con riguardo alle decisioni di ammissibilità e all’applicazione del Regolamento Dublino, al fine di stimolare un dibattito – basato su dati certi – circa il funzionamento dei loro sistemi d’asilo e le sfide che questi affrontano;
Mantenere la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 come modello di riferimento per la protezione internazionale e applicare i concetti di “primo paese di asilo” e “paese terzo sicuro” solo in casi riguardanti richiedenti asilo che siano stati già riconosciuti come rifugiati, o potrebbero essere riconosciuti tali in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione, e potrebbero effettivamente trarre beneficio da questa protezione;
Interpretare rigorosamente il criterio del “legame sufficiente” ai fini dell’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro”, così da evitare di dichiarare come inammissibili le domande di asilo basandosi sul solo fatto che il richiedente asilo abbia transitato in un paese ritenuto sicuro;
Sospendere fermamente l’uso delle ‘procedure Dublino’ nei confronti di quei paesi che presentino rischi per i diritti umani, in conformità con quanto previsto dalla giurisprudenza nazionale ed europea. Una netta sospensione delle procedure Dublino garantirà a un tempo la certezza del diritto per i richiedenti asilo ed una maggiore efficienza nella gestione e allocazione delle risorse amministrative e finanziarie delle autorità nazionali.
Intensificare gli sforzi volti a rispettare gli impegni previsti ai sensi delle decisioni di ricollocazione, sulla base dell’esperienza e delle buone pratiche ad oggi elaborate dagli stati membri nell’ambito dell’implementazione degli schemi di ricollocazione. Gli stati membri dovrebbero inoltre astenersi dall’avviare ‘procedure Dublino’ nei confronti di quei paesi a favore dei quali sono previsti schemi di ricollocazione, quali Italia e Grecia, poiché l’applicazione del Regolamento Dublino contrasta con il fine di alleviare la pressione sui sistemi di asilo di tali paesi.

La versione PDF del report Ammissibilità, responsabilità e sicurezza nelle procedure europee di asilo è disponibile qui.

Note per gli editori:

L’Asylum Information Database (AIDA) è una banca dati gestita dall’ECRE contenente informazioni sulle procedure di asilo, sulle condizioni di accoglienza e sul trattenimento in 20 paesi, di cui 17 membri dell’UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito) e tre paesi non membri (Svizzera, Serbia, Turchia).
L’obiettivo generale della banca dati è quello di contribuire al miglioramento delle politiche e delle pratiche d’asilo in Europa e della situazione dei richiedenti asilo, fornendo ai soggetti coinvolti strumenti adeguati e informazioni a sostengo delle loro attività di advocacy e litigation, tanto a livello nazionale che europeo.

Per ulteriori informazioni o per fissare un colloquio contattare:
[email protected]
Public Information and Membership Officer
(+32) 2 212 0 820

  1. Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Germany, Spain, France, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Italy,
    Malta, Netherlands, Poland, Sweden, United Kingdom, Switzerland, Serbia and Turkey.