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Il delitto di tortura in Italia. Dall’habeas corpus alla norma penale

Università del Piemonte Orientale
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, economiche e sociali
Corso di laurea in Giurisprudenza
Tesi di laurea – Il delitto di tortura in Italia. Dall’habeas corpus alla norma penale
Relatore: Chiar.mo prof. Davide petrini
Candidato: Davide fratta
Anno accademico 2014/2015

L’introduzione del delitto di tortura in Italia è al centro di un dibattito che prosegue in sede politica da oltre un trentennio, senza pervenire a un punto di approdo. Il monito della dottrina si leva unanime per denunciare l’inadempimento degli obblighi internazionali da parte dell’Italia. I termini della questione sono sempre i medesimi: da un lato, il nostro Paese nel 1984 ha sottoscritto in sede ONU la Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, con la quale si è impegnato ad introdurre la fattispecie delittuosa di tortura nell’ordinamento penale interno, dall’altro lato, la perdurante inadempienza del legislatore manifesta i suoi più drammatici risvolti ogniqualvolta si traduce nella sostanziale impunità di chi adotta comportamenti riconducibili alla fattispecie tortura.

Sono i casi concreti a rendere sempre attuale il problema. Di tortura si è parlato in relazione ai fatti occorsi alla scuola Diaz di Genova nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001. Anche sulle morti di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi e Giuseppe Uva aleggia lo spettro della tortura. Se ci fosse stata una disposizione penale ad hoc, quei fatti avrebbero potuto essere qualificati più gravemente, i responsabili sarebbero stati assicurati alla giustizia, i tempi di prescrizione sarebbero stati certo più lunghi di quelli previsti per il reato di lesioni di personali, l’Italia non sarebbe stata condannata dai giudici di Strasburgo a risarcire Arnaldo Cestaro, il più anziano dei manifestanti che occupavano la scuola Diaz la notte dell’incursione delle forze dell’ordine. Questi sono i termini ricorrenti della narrazione relativa alla mancata introduzione del delitto di tortura in Italia.

Si ritiene, tuttavia, che l’intervento del legislatore debba andare ben oltre la mera riproduzione sul piano interno delle disposizioni sottoscritte in sede pattizia. Sono molteplici gli elementi che debbono essere presi in considerazione, ai fini di un’azione che non deve porsi come unico obiettivo quello di adeguare l’ordinamento penale interno alle fonti internazionali, ma deve essere orientata a una radicale riforma dei corpi di polizia. Con la presente ricerca si è cercato di far luce su tutti quei fattori che non sono strettamente correlati alla legge penale, ponendosi come un corollario, se non come un superamento di questa.

Ben prima e con ben maggior livello di cogenza rispetto alle fonti internazionali, il fondamento del divieto di tortura va individuato nella Costituzione, che al quarto comma dell’articolo 13, unico caso in tutta la Carta, prevede un obbligo di incriminazione per tutte le condotte atte a cagionare sofferenza alle persone sottoposte a restrizione di libertà. Non solo. L’inviolabilità della libertà personale, sancita in posizione apicale tra i diritti civili riconosciuti, costituisce la chiave di volta per una corretta reinterpretazione del rapporto Stato-cittadino.

Per meglio comprendere come una simile concezione rappresenti il punto di arrivo di una speculazione giuridico-filosofica durata quasi un millennio, si è tracciata una linea a ritroso, dall’articolo 13 della Costituzione, alla Magna Charta Libertatum del 1215, ripercorrendo le tappe fondamentali del diritto di libertà personale, nei lavori dell’Assemblea costituente, nei cento anni di vigenza dello Statuto albertino, nelle Dichiarazioni del XVIII secolo e nei documenti stilati dal Parlamento britannico nel corso del Seicento.

Di seguito, sono state esaminate le fonti internazionali, in particolare i documenti sottoscritti nelle sedi delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, valutandone la diversa capacità di influenzare l’ordinamento interno, in special modo l’ordinamento penale, “corazzato” dal principio di legalità. Prendendo le mosse dalle sentenze della Corte Costituzionale numeri 348 e 349 del 2007, che hanno specificato la natura di fonte interposta della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea, si è proceduto all’esame di taluni corollari che i giudici di Strasburgo hanno enucleato in via interpretativa dall’articolo 3 Cedu, e che il legislatore italiano dovrebbe tenere in massima considerazione, nell’ottica di un adempimento effettivo degli obblighi pattizi. Si è altresì ritenuto doveroso rendere conto dell’operato del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, attraverso la testimonianza di Antonio Cassese, che è stato il primo a ricoprire il ruolo di presidente.

Largo spazio si è successivamente riservato all’esame della proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento, con la quale si vuole introdurre nel codice penale un articolo 613-bis rubricato Tortura. I problemi principali sottesi all’ultima versione del testo, approvata dal Senato in data 7 luglio 2015, concernono la scelta di tipizzare la fattispecie criminosa come reato comune, con la previsione di una circostanza aggravante per il caso in cui il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; la mancanza di specificazioni circa l’elemento soggettivo; la forma vincolata della condotta. L’analisi è stata svolta tenendo conto, da un lato, delle altre norme penali che disciplinano fattispecie analoghe, dall’altro lato, dei casi concreti su cui i giudici italiani si sono pronunciati negli ultimi anni.

Conclusivamente, sono stati delineati sommariamente i termini di una indagine criminologica, volta a comprendere quali siano le problematiche insite nello svolgimento del lavoro di polizia. I criteri di selezione degli agenti, la formazione e il monitoraggio del livello di stress sono fattori di importanza fondamentale, su cui è necessario agire con la massima solerzia, se si vuole ricomporre un rapporto tra i cittadini e le forze dell’ordine che non sia all’insegna della paura, ma si basi sulla fiducia e sulla collaborazione.

Papers: Il delitto di tortura in Italia. Dall’habeas corpus alla norma penale