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La questura di Roma rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno per carenza anagrafica: una violazione del diritto del titolare di protezione umanitaria

Tribunale di Roma, ordinanza del 12 ottobre 2016

Così ha decretato il tribunale di Roma con un’ordinanza ex art. 702 BIS C.P.C. nel ricorso presentato dall’avvocato Alessandro Ferrara e dal nostro ufficio di tutela legale di Action Diritti, a favore di un richiedente che si era visto rifiutare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria perché non aveva integrato la residenza anagrafica di un indirizzo realmente esistente. Infatti il cittadino maliano, aveva allegato una iscrizione anagrafica presso una associazione autorizzata da Roma Capitale a rilasciare le residenze.

Il giudice sentenzia che il requisito della iscrizione anagrafica non è un requisito previsto dall’ordinamento e che quindi non è necessario per l’adempimento formale per il rinnovo del titolo di soggiorno, censurando dunque il comportamento della questura dichiarato dallo stesso giudice illegittimo.

Precisa inoltre che il requisito per l’iscrizione anagrafica è il possesso del soggiorno e non il contrario come la questura di Roma aveva fino ad ora sostenuto, disapplicando la norma prevista per la richiesta del rinnovo all’art 5 c. 4 del TU n. 286/98 che parla espressamente di “DIMORA”.

Avevamo scelto di impugnare il provvedimento, e altri come questi, sicuri di avere ragione da vendere. Ci sembra infatti che si sia fatta estrema chiarezza su questo tema e auspichiamo che non vengano ripetuti comportamenti illegittimi che ledono i diritti dei cittadini come nel caso del ricorrente.

Action Diritti in movimento

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Tribunale di Roma, ordinanza del 12 ottobre 2016