Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero dell’Interno – Lavoro stagionale: condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi

Parte delle 1500 quote riservate alle domande per lavoro stagionale pluriennale non sono state ancora utilizzate

Molte novità in materia di lavoro stagionale sono entrate in vigore il 24 novembre con il decreto legislativo n. 203 del 29 ottobre 2016, che recepisce la Direttiva Europea n. 2014/36/UE avente ad oggetto le “condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”. In attuazione della citata Direttiva Europea il legislatore italiano ha modificato il comma 3ter dell’art.5 del D.lgs. n.286/1998 e riscrive integralmente l’art. 24 del medesimo testo di legge.

Il 24 novembre il ministero dell’Interno ha inviato a tutte le prefetture una circolare che spiega cosa è cambiato.
In particolare nella circolare viene specificato che la “modulistica informatica relativa alle domande di nulla osta all’ingresso dei lavoratori stagionali, sia pluriennali che non pluriennali, è stata aggiornata”, così da “consentire l’invio delle domande seconde le nuove disposizioni”.
Inoltre che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 consente di presentare le domande fino al 31.12.2016 e che parte delle 1500 quote riservate alle domande per lavoro stagionale pluriennale non sono state ancora utilizzate.
Alla luce della nuova normativa “potranno ancora essere presentate domande a favore di quei cittadini stranieri che riuniscono i requisiti previsti dal comma 11, dell’art. 24 del D.lgs 286/98 così come riformulato” (clicca qui per leggere le novità)

Scarica la circolare