Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Gambia non è un paese sicuro: protezione umanitaria ai richiedenti asilo

Tre ordinanze del Tribunale di Milano (25 luglio e 19 ottobre 2016)

Tre ordinanze con le quali il Tribunale di Milano ha riconosciuto la protezione umanitaria a cittadini gambiani.
Il Giudice, pur considerando le storie dei ricorrenti poco credibili e incongruenti, ha analizzato in maniera precisa e puntigliosa la situazione del Paese d’origine, in quanto “il Gambia presenta una diffusa difficoltà di tutela dei diritti inviolabili o addirittura l’adozione di misure liberticide per assicurare l’integrità di un potere centrale assolutistico. La situazione in Gambia è sotto questo profilo critica, caratterizzata dalle limitazioni di libertà di espressione e dal “bavaglio” messo agli organi di stampa e ai partiti politici: a partire dal 2002 si sono registrati numerosi episodi di persecuzione nei confronti della stampa locale e internazionale.”
Verificato pertanto che nel paese permane un clima generale di instabilità, insicurezza, violenza diffusa ed indiscriminata, nonché pratiche o trattamenti inumani e degradanti sicchè, fintanto che permanga tale grave compromissione delle libertà fondamentali dell’individuo e – per quanto maggiormente è invocabile nel caso di specie – la libertà di espressione, opinione politica, libertà di professione di fede, vi sono seri motivi di carattere umanitario tali da consentire l’applicazione della protezione residuale.

– Scarica le ordinanze
Tre ordinanze del Tribunale di Milano (25 luglio e 19 ottobre 2016)