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Casi Dublino, clausola umanitaria. La competenza è del Giudice Ordinario

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 11700 del 23 novembre 2016

Pubblichiamo la sentenza breve riguardante un ragazzo curdo iraniano (il TAR si è pronunciato in maniera identica per un ragazzo ceceno), per il quale era stata decisa la ripresa in carico della Norvegia della domanda di protezione.
Dapprima l’Unità Dublino, alla quale veniva richiesta la sospensiva in attesa di decisione del TAR Lazio, concedeva tale sospensiva, poi il TAR rigettava la sospensiva cautelare, in attesa dell’udienza di merito veniva richiesta la revoca del primo provvedimento di ripresa in carico, ma l’Unità Dublino non rispondeva.
Infine sempre in attesa dell’udienza di merito (che ancora non è stata fissata e che non avrà motivo di esistere per cui verrà richiesto l’estinzione del contenzioso) veniva richiesta Istanza autonoma di adozione di misure cautelari provvisorie in corso di causa con decreto presidenziale (art. 56 c.p.a.) al Presidente del Tar Lazio, a cui faceva seguito questa sentenza breve che ha un’importanza fondamentale.
Infatti statuisce in modo definitivo la fine della giurisdizione amministrativa per i casi Dublino, affidando i contenziosi al Giudice Ordinario, poiché tra i motivi del ricorso ab origine, vi sono motivi di carattere umanitario “c.d. clausola umanitaria” costituenti diritti soggettivi che non possono essere degradati a interessi legittimi.

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T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 11700 del 23 novembre 2016