Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Nel supremo interesse del minore il genitore è autorizzato alla permanenza in Italia

Due decreti della Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento ex art. 31. D.Lgs. n. 286/98

Due interessanti decreti della Corte di Appello di Napoli, sez. persona, famiglia e minorenni, che fanno il punto sulla questione formale della validità della procura alle liti nell’ambito del procedimento ex art 31 d. Lgv 286/98.

Nel primo caso, il Tribunale per i Minorenni di Napoli aveva reputato nulla la procura alle liti apposta in calce al ricorso in quanto erano state erroneamente invertite le cifre delle date del mese e del giorno (4.7 in luogo di 7.4) dichiarando, pertanto, inammissibile il ricorso per difetto di procura.
La Corte di Appello chiarisce che, non prevedendo tale procedimento l’obbligo della assistenza tecnica, la comparizione dei ricorrenti alla udienza innanzi al Tribunale per i Minorenni sana il difetto della procura alle liti.

Nel secondo decreto, la Corte di Appello partenopea precisa che, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., il Giudice, qualora ravvisi un difetto di procura, ha l’obbligo di fissare comunque una ulteriore udienza finalizzata a verificare ovvero a sanare i supposti difetti della procura stessa.

Nel merito, poi, l’adita Corte, nell’accogliere entrambi i reclami, aggiunge che la valutazione del Giudice minorile nell’ambito di tale procedimento deve concentrarsi, da un lato, sulla verifica della “idoneità effettiva” dei richiedenti ad occuparsi del minorenne e, dall’altro, sulla circostanza per cui “il provvedimento autorizzativo debba essere esclusivamente funzionale alla tutela del minorenne e non del genitore che dovrebbe essere espulso.”
Il Giudice minorile deve, cioè, accertare che i richiedenti abbiano effettivamente esercitato la loro funzione genitoriale ed “evitare unicamente che l’uso strumentale dei figli sia rivolto ad esclusivo interesse del genitore di modo che attraverso tale strumentalizzazione si produca una sanatoria permanente.”

Precisa, infine, che, nell’ambito del procedimento ex art. 31 T.U. Immig., la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata a fini istruttori, non esonera il Giudice minorile a decidere nel merito qualora siano state comunque acquisite agli atti le necessarie informazioni relative al nucleo familiare e alle condizioni di vita dei richiedenti.

– Scarica i decreti
1 ) Corte d’Appello di Napoli, decreto 2016
2 ) Corte d’Appello di Napoli, decreto del 4 novembre 2016