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Nigeria, protezione sussidiaria. Perdura il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso

Tribunale di Salerno, ordinanza dell'8 dicembre 2016

Una sentenza che acquista particolare valore se messa in relazione con il recente telegramma inviato il 26 gennaio 2017 dal Ministero dell’Interno per identificare “sedicenti cittadini nigeriani rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale e per il loro successivo rimpatrio”. (vedi articolo correlato)

Molto interessante e non comune è il metodo utilizzato dal giudice che segue una griglia ben precisa per vagliare tutti gli aspetti che portano al riconoscimento per legge dello status di rifugiato o nelle sue forme alternative.
Si deve ritenere la sussistenza dei presupposti per riconoscere lo status di persona da proteggere sussidiariamente perché il ricorrente proviene da una delle zone più pericolose della Nigeria a prescindere dal fatto che egli non abbia provato di essere un cristiano perseguitato.
Infatti si si deve prendere in esame il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente ed accertare se risulti particolarmente precario, se sia elevato il rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche, se vi siano in corso conflitti armati nella specifica zona del Paese, se i civili subiscano gravi violazioni, compresi arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, discriminazioni su base religiosa ed etnica, violenze e discriminazioni contro donne e ragazze.
In base alle considerazioni esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.
Il Giudice riconosce al ricorrente la protezione sussidiaria.

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Tribunale di Salerno, ordinanza dell’8 dicembre 2016