Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Senegal. Protezione umanitaria al richiedente alla luce delle gravi sofferenze subite per arrivare in Italia

Tribunale di Genova, ordinanza del 10 gennaio 2017

Il Giudice motiva così l’ordinanza:

“Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce della sua situazione personale, familiare e sociale ed anche considerata la situazione generale del suo paese di origine. Appare verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese per poi giungere in Libia, dove è rimasto inevitabilmente coinvolto nei gravi fatti che hanno interessato tale nazione, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, dell’assenza di idonei punti di riferimento familiari e sociali, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, avendo collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici ed in attività di volontariato.
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria…”

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Tribunale di Genova, ordinanza del 10 gennaio 2017