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Costituisce discriminazione affermare che le associazioni che ospitano richiedenti asilo lucrano sul traffico dei clandestini

Tribunale di Brescia, ordinanza del 2 marzo 2017

Photo credit: Daniele Cappelletto (Sherwood Foto), Side by side - 19 marzo 2017, Venezia

Dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato la Lega Nord a Saronno per l’uso del termine clandestino nei confronti dei richiedenti asilo, anche questa nuova pronuncia ricorda che il dibattito politico tra differenti opinioni deve sempre muoversi nel rispetto di tutti e in particolare dei soggetti più deboli e di coloro che operano per la loro tutela.

Con ordinanza del 2.3.2017 il Tribunale di Brescia ha condannato la segretaria cittadina della Lega Nord di Orzinuovi per condotta discriminatoria. Il ricorso era stato proposto da ASGI, cooperativa K-Pax, e associazione Puerto Escondido, difesi dagli avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna in relazione a un post su facebook della stessa segretaria nel quale – riprendendo un articolo del quotidiano Bresciaoggi che dava conto delle associazioni che ospitano richiedenti asilo – scriveva: “Questo è l’elenco di tutte le cooperative fondazioni e altri operatori che con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza stanno invece lucrando sul traffico di clandestini”.

Il giudice ha riconosciuto che il post ha “valenza irridente e sbeffeggiante” ove attribuisce un fine illecito e di lucro alle associazioni che danno ospitalità ai soggetti operando “con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza”. E ancora il Tribunale ha affermato che il post è “denigratorio ed offensivo laddove indica che i richiedenti asilo siano clandestini, degradandoli al rango di chi viola il TU sull’immigrazione”.

L’autrice del post – che nel frattempo era stato rimosso – è stata condannata al risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00 per ogni associazione.

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Tribunale di Brescia, ordinanza del 2 marzo 2017