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Dura presa di posizione dell’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati sul decreto Minniti

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

esaminato il testo del D.L. n. 13/2017 ( decreto legge Minniti) in materia di protezione internazionale e di contrasto dell’immigrazione illegale

condivide

le critiche già da più parti espresse nei confronti del provvedimento con particolare riguardo alle previsioni:

– di partecipazione del richiedente all’udienza di convalida dell’eventuale trattenimento, effettuata unicamente a mezzo collegamento audiovisivo tra il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) e l’aula dell’udienza;
– di riduzione a soli 14 Tribunali Distrettuali della competenza per l’impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali;
– di soppressione nel giudizio e in via ordinaria dell’udienza di comparizione delle parti che residua in via obbligatoria solo in mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni del richiedente in sede di audizione presso la Commissione territoriale o qualora l’impugnazione si fondi su avvenimenti non sottoposti al vaglio della Commissione territoriale.
– di soppressione del grado di appello avverso la decisione del Tribunale

Su tali aspetti

Rileva

Quanto alla partecipazione a distanza del richiedente all’udienza di convalida che la stessa costituisce un vulnus al completo diritto di difesa in quanto impedisce al difensore, qualora lo stesso scelga l’interlocuzione diretta in udienza avanti al Giudice anziché l’affiancamento fisico con l’assistito presso il CPR, l’ immediatezza di consultazione con lo stesso.

Quanto alla scelta della trattazione dei ricorsi con camerale in luogo dell’attuale rito sommario di cognizione con conseguente eliminazione dell’udienza di comparizione delle parti la stessa costituisce un grave vulnus al completo diritto di difesa e viola i principi dettati negli art. 6 e 13 Cedu e con la direttiva europea sulle procedure per un “ricorso effettivo” (art. 46, 32/2013) in quanto riduce le garanzie del richiedente al quale viene sottratta totalmente per tutto l’arco del giudizio la possibilità di interloquire con il suo Giudice al fine di una completa comprensione da parte del medesimo del caso in esame.

Gravissima è poi la eliminazione della garanzia del grado di appello per di più in un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della lesione di diritti fondamentali che, se sussistente espone il richiedente a gravi pregiudizi. La previsione si pone in evidente grave contrasto con le norme costituzionali realizzando di fatto un doppio processo: con l’appello per gli italiani e senza appello per chi chiede asilo per aver subito persecuzioni e violenze nel proprio Paese.
La previsione del solo ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale impedisce ogni possibilità di correzione di decisioni errate nel merito, viola la nostra Costituzione in quanto integra un diritto discriminante per una parte della popolazione e ragionevolmente non consentirà il risultato di una maggiore celerità dei giudizi ( non è difficile prevedere un enorme ricorso al giudizio della SC), ma realizza con certezza una giustizia meno giusta.

Quanto alla previsione di cui all’art. 4 D.L. 13/2017 di riduzione a soli 14 Tribunali Distrettuali della competenza per le controversie e i procedimenti in materia di protezione internazionale, la stessa è ulteriormente lesiva del già debole diritto di difesa del richiedente, che si vede sottratto il diritto ad un Giudice di prossimità con impedimento di fatto dell’esercizio effettivo del diritto ad essere personalmente sentito, nonchè irragionevole in quanto prescinde da ogni valutazione dei carichi di lavoro delle singole sedi con la facile previsione che essa comporterà l’allungamento dei tempi di giudizio. L’affermazione è particolarmente vera con riferimento alla realtà giudiziaria del Triveneto ove l’art. 4 lett. p) D.L. 13/2017 assegna alla sezione specializzata di Venezia la competenza secondo l’unico criterio di riferimento dato dalla sede dell’autorità che adotta il provvedimento impugnato nelle Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

La situazione attuale nei tre Distretti di Corte di Appello del Triveneto

vede la costituzione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nelle sedi di Gorizia (competente per l’esame delle domande nella regione Friuli Venezia Giulia) e Verona, (competente per l’esame delle domande nelle province di Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Trento e Bolzano) con propria sezione a Padova (competente per l’esame delle domande nelle province di Padova, Venezia e Rovigo).

Il ricorso in opposizione ex art. 35 comma1 D.Lvo 25/2008 avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Gorizia e Verona – che all’esito del procedimento amministrativo ha totalmente respinto la domanda di protezione o che ha riconosciuto allo straniero la sola protezione sussidiaria – è quindi ordinariamente di competenza rispettivamente del Tribunale di Trieste e di Venezia quali Tribunali Distrettuali di sede delle commissioni.
Al Tribunale di Trento residua la competenza avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di Verona emessi nei confronti di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aventi sede nella Regione Trentino Alto Adige.

Nell’anno giudiziario 2015-16 relativa alle cause in materia di protezione internazionale ci restituisce il dato di iscrizione presso il Tribunale e la Corte di Appello di Trieste di poco meno di 1/3 del totale delle cause di cognizione ordinaria (Tribunale 604 cause su un totale di 1948 e Corte 222 cause su un totale di 658).
Presso il Tribunale di Trento le cause iscritte nel 2016 secondo un dato desumibile dalle domande di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato ammesse sono state oltre 700.
Nei Distretti di Trento e Trieste la quasi totalità delle iscrizioni trova definizione nei sei mesi dall’iscrizione.
Analogamente il Tribunale di Venezia nel primo semestre dell’anno 2016 ha visto l’iscrizione di 1.672 cause (a fronte di 1.040 procedimenti iscritti nel secondo semestre del 2015) corrispondenti a poco meno di 1/3 del totale delle cause di cognizione ordinaria. Il dato annuale porta la sede di Venezia con oltre 3.400 cause annue ad essere oggi una delle sedi italiane con il maggior numero di iscrizioni.

In sede di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 il Presidente della Corte di Appello di Venezia ha sottolineato come tali numeri siano insostenibili in quanto “Né il tribunale né la corte d’appello dispongono di organici, risorse e strutture adeguate a sostenere l’impatto di questo nuovo contenzioso per il quale tuttavia è richiesta una tempestiva risposta: sono cause assistite da assoluta priorità legale”.
Il dato relativo all’attuale numero delle definizioni presso il Tribunale di Venezia, inferiore a quello dei Distretti di Trento e Trieste porta a concludere che se, come appare certo, le iscrizioni future manterranno lo stesso andamento del 2016 vi sarà nel Tribunale di Venezia un alto accumulo di pendenze destinato a diventare drammatico se incrementato di un ulteriore terzo (circa 1.300 cause) oggi devoluto alla competenza dei Tribunali Distrettuali di Trento e Trieste.
L’apprezzata previsione di specializzazione dei Giudici (oggi le procedure sono quasi ovunque assegnate ai GOT) come un elemento decisivo per l’accelerazione dei procedimenti non pare norma da sola idonea a conseguire tale risultato se non congiunta ad un ampliamento della competenza dell’organo giurisdizionale almeno a tutti i Tribunali Distrettuali.

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

In ragione di quanto sopra esposto
Chiede

Che in sede di conversione del DL 13/2017 siano approvate le proposte emendative formulate per il ripristino dei diritti di difesa lesi e per il rispetto delle norme costituzionali e dei principi Cedu.

Si invii agli On. Deputati e Senatori al CNF e all’OCF.

Venezia 23 marzo 2017
Il Presidente

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