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Protezione umanitaria: nel Paese non è possibile godere di quei diritti inviolabili che la nostra Costituzione e il diritto umanitario riconoscono a ciascun essere umano

Tribunale di Venezia, ordinanza del 12 gennaio 2017

La nostra Costituzione, a ragione, può essere considerata l’ultimo baluardo dello Stato di Diritto. Essa prevede il Diritto all’Asilo all’art.10 comma 3, dove sancisce che:
lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge“.
Secondo lo Stato Italiano dunque, può presentare domanda di asilo ciascun individuo a cui sia impedito, nel paese d’origine, l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Ed è riferendosi a questi principi che il Giudice del Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del 12.01.2017, riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino del Bangladesh: “valutato che in Bangladesh seppur si debba dare atto che lo Stato stia compiendo ogni sforzo richiesto dalla Comunità internazionale per combattere la corruzione, concussione, malaffare e gli atti di violenza delle forze di sicurezza e di polizia, rimangono all’interno del suo territorio delle situazioni tali da rendere impossibile o estremamente difficile e pericoloso godere di quei diritti inviolabili (libertà personale, diritto alla vita e alla salute) che la nostra Costituzione e il diritto umanitario riconoscono a ciascun essere umano“.
Tale motivazione, tanto importante quanto poco riconosciuta sia dalle Commissioni territoriali che dai Tribunali, potrebbe essere utilizzata in tantissime situazioni analoghe, anche nei confronti di richiedenti protezione internazionale provenienti da altri paesi d’origine.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 12 gennaio 2017