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Senegal, Casamance. Protezione sussidiaria per sussistenza di una guerra a bassa intensità che ha causato finora 4 mila morti e quasi 11 mila sfollati

Tribunale di L'Aquila, ordinanza del 16 gennaio 2017

Con ordinanza dell’11.01.17 il Tribunale di L’Aquila, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella Salari, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino del Senegal – Casamance – fuggito dal suo paese a causa delle persecuzioni subite da lui e suo fratello da parte dei ribelli Djola. Ad avviso del Tribunale le circostanze dedotte dal ricorrente, benché non suffragate da alcun elemento probatorio, risultavano attendibili in quanto dotate di intrinseca coerenza.
Il Giudice, nello scrutinare la domanda del ricorrente, ha inoltre analizzato approfonditamente le vicende politiche della media Casamance citando le notizie rinvenibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri “viaggiare sicuri” e il sito “Peace Reporter”.
Afferma il Giudice che “tutte le fonti internazionali indicano che nella zona di provenienza del ricorrente, ossia quella del Casamance esiste un conflitto, risalente nel tempo, ma tuttora in corso, tanto da aver causato la fuga di centinaia di civili nei paesi vicini, alla zona di Casamance, dove sono attivi movimenti indipendentiste che fanno riferimento, dagli inizi degli anni ottanta, al Movimento delle Forze Democratiche (MFDC), che perora la costituzione della suddetta regione in uno stato autonomo contro il governo centrale” (…) “Trattandosi di una guerra a bassa intensità”, quella in Casamance si inserisce nell’elenco dei conflitti dimenticati, come tanti altri soprattutto in Africa. Che ha causato però finora 4 mila morti e quasi 11 mila sfollati” (…)” La nozione di “conflitto locale”, di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, secondo i connotati consueti della storiografia, ma ricomprendendo, piuttosto, ogni scontro o manifestazione di violenza, anche non omogenee nel loro radicamento e ciclo, tra opposti gruppi di potere o di fazioni che manifestino caratteri di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o interagendo o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi”(…) “In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che la regione di origine del richiedente viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare del conflitto locale e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza

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Tribunale di L’Aquila, ordinanza del 16 gennaio 2017