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Status di rifugiato: in Ghana l’omosessualità è sanzionata penalmente e ciò costituisce atto di discriminazione e persecuzione

Corte di appello di L’Aquila, sentenza del 5 aprile 2017

Con sentenza n. 570 del 5/4/17 la Corte di appello di L’Aquila ha ribadito il diritto degli omosessuali ad ottenere protezione internazionale qualora provengono da paesi, come il Ghana, ove possono subire persecuzioni a causa del loro orientamento sessuale.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso di primo grado sostenendo che il Ghana è un paese democratico, ove vige il pieno rispetto delle libertà civili, per nulla interessato da conflitti armati di carattere politico, etnico e religioso, nel quale non sarebbe prevista alcuna sanzione penale per l’omosessualità e dove l’orientamento sessuale non sarebbe fonte di alcuna persecuzione.
La Corte d’appello, invece, facendo proprie le istanze della difesa, rilevava che in Ghana l’omosessualità è sanzionata penalmente (art. 105 c.6 cod. crim. ghanese) ed anzi che, dalle notizie giornalistiche e dai rapporti di organizzazioni internazionali emerge un quadro di pesante repressione delle istituzioni ghanesi verso gli omosessuali.
In un articolo del 14/9/15 l’ Africa Express riferisce “Come in quasi tutti gli Stati africani ex colonie britanniche, anche in Ghana l’omosessualità è illegale (vecchio retaggio dell’intransigenza della regina Vittoria). Il sesso tra uomini è perseguibile penalmente e prevede una pena detentiva”.
Il rapporto di Amnesty International del 2016/2017 conferma a sua volta che “le relazioni sessuali consensuali tra uomini sono rimaste reato e le persone LGBTI continuano a subire molestie dalla polizia, nonché discriminazioni, violenze e vessazioni da parte della comunità civile”.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ha concluso che la discriminazione per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (segnatamente gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale) integra gli estremi della persecuzione, col conseguente diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.
Occorre aggiungere che, qualora fosse stata già vigente la nuova normativa dal D.L. 17/2/17 n. 13, che com’è noto ha abolito il grado di appello, il cittadino ghanese non avrebbe più avuto alcuna possibilità di ottenere il riconoscimento di tale diritto, rimanendo esposto, in caso di rientro forzato in patria, alle persecuzioni per il suo orientamento sessuale.

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Corte di appello di L’Aquila, sentenza del 5 aprile 2017