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Ghana – Protezione umanitaria al richiedente: nel Paese la condizione carceraria è contraria alla disciplina costituzionale italiana in materia di diritti dell’uomo

Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 aprile 2017

Un’ordinanza del Tribunale di Bologna che accoglie la richiesta di protezione umanitaria in favore di un cittadino ghanese, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. 1998/286.
La rilevanza della allegata ordinanza consiste nella valutazione della condizione carceraria in Ghana, anche per chi è soggetto a misure cautelari in carcere in attesa di processo, come contraria alla disciplina costituzionale italiana in materia di diritti dell’uomo.
Il ricorrente aveva contratto un ingente debito con un grossista di cellulari, da cui aveva acquistato una partita di merce da rivendere al dettaglio. Il furto di tale merce, con la vendita della quale avrebbe dovuto saldare il debito contratto, rendeva impossibile saldare il debito.
Il cittadino ghanese decideva quindi di fuggire dal proprio Paese, al fine di evitare la reazione violenta del creditore, nonché il rischio di essere arrestato per truffa.
La motivazione data dal giudice è da individuarsi nel rischio di essere arrestato e di subire inoltre, in attesa di un processo, una detenzione in carceri dove sussistono condizioni degradanti e si commettono gravi violazioni dei diritti umani e della dignità delle persone.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 aprile 2017