Con questa ordinanza del Tribunale di Ancona, si conferma l’orientamento giurisprudenziale per il quale è ormai noto che nella regione del Punjab in Pakistan è in atto un conflitto generalizzato tale da giustificare la protezione sussidiaria ai richiedenti asilo provenienti da questa zona.
Secondo il Giudice non difettano le condizioni per l’accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, del D. Lgs. 251/2007, perché è più che fondato il rischio che il ricorrente sia esposto al pericolo di un “danno grave”, atteso che deve ritenersi particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del Paese di provenienza.
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Tribunale di Ancona, ordinanza del 4 aprile 2017