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Decreto Minniti-Orlando – Legge 46/2017: le risposte degli avvocati ai primi quesiti della Rete Operatori Sociali

In occasione del convegno organizzato da ASGI giovedì 1 giugno, “I contenuti, i profili di illegittimità e gli strumenti del difensore alla luce del decreto legge 13/2017, convertito in legge 46/2017“, la Rete Operatori Sociali contro i decreti Minniti-Orlando ha presentato una prima serie di quesiti inerenti le notificazioni degli atti e dei provvedimenti da parte del responsabile del centro o della struttura.
Di seguito le risposte degli avvocati presenti in quella sede.

Conversione in legge 13 aprile 2017 n. 46 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13: articolo 6, comma 1, lettere a) e b):

Chi è il responsabile del centro o della struttura?

È una persona fisica. L’indirizzo di PEC deve riferirsi alla persona fisica e non, in generale, al centro o alla struttura. Occorre distinguere tra Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e progetti SPRAR.
Nel primo caso, ad oggi, è il coordinatore del centro o della struttura. Nei futuri bandi di gara ministeriali dovrebbe essere introdotta la figura del direttore del centro o della struttura con esplicito riferimento allo svolgimento delle operazioni di notificazione; si richiamerebbe, quindi, la norma già prevista per i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA).
Nel secondo caso, invece, non è chiaro se sia il responsabile del servizio di accoglienza o il coordinatore del progetto o il coordinatore dell’equipe. Il Servizio Centrale sta valutando possibili soluzioni in merito.

La legge non prevede la possibilità della delega. In caso di assenze giustificate del responsabile del centro o della struttura (ferie, infortunio, mutua, etc.) le notificazioni non sono effettuate?

Si ribadisce che la legge non prevede la possibilità della delega. Ciò nonostante si ha notizia di corrispondenze da parte delle Prefetture locali che fanno esplicito riferimento a “il nominativo di un sostituto in caso di assenza e/o impedimento del predetto Responsabile del Centro di accoglienza”.

La legge non prevede la presenza di interpreti/mediatori interculturali all’atto delle notificazioni. In quale lingua deve avvenire “la consegna al destinatario”? In quale lingua deve essere redatta la ricevuta di avvenuta notificazione sottoscritta dallo stesso?

La notificazione deve essere redatta nella lingua correntemente parlata dal destinatario. È possibile, qualora l’atto da notificare non sia redatto nella suddetta lingua, inviarlo alla Commissione Territoriale per l’opportuna traduzione prima dell’atto della notificazione.
Occorre ricordare, inoltre, che qualora l’atto da notificare sia una copia informatica del documento cartaceo è possibile che sia non/difficilmente leggibile.
Riguardo l’atto delle notificazioni: la legge non prevede l’obbligo di verbale di notifica né di registro delle notifiche né di invio dell’atto di notifica alla Commissione Territoriale. Prevede esclusivamente la trasmissione della data e dell’ora di notifica. Anche i tempi di notifica non sono esplicitati: il responsabile del centro o della struttura, in quanto pubblico ufficiale, non può omettere la notifica, che è un atto d’ufficio. Tuttavia il termine di trenta giorni, inerente l’omissione di atti d’ufficio, ha decorrenza solo se interviene il sollecito della Commissione Territoriale; dallo stesso sollecito decorrono successivi altri trenta giorni.

Qualora il responsabile del centro o della struttura sia a conoscenza dell’attuale domicilio del richiedente dimesso dal centro o dalla struttura, può darne comunicazione alla Commissione territoriale perché la stessa sia effettuata a quell’indirizzo a mezzo del servizio postale?

Sì. In caso di dimissione dal centro o dalla struttura si consiglia di comunicare, tramite indirizzo di PEC del responsabile, il nuovo domicilio alla Commissione Territoriale.