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La vulnerabilità psicopatologica del richiedente giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 maggio 2017

L’ordinanza del Tribunale di Firenze è da ritenere utile ed interessante poiché, nel riconoscere la misura residuale della protezione umanitaria ad un richiedente nigeriano affetto da problemi psichici, precisa come nella difficile attività di decodificazione dei “seri motivi ” che giustificano tale misura di protezione – in mancanza di una elencazione esemplificativa – possano rilevare condizioni personali di radicamento sul territorio nazionale dovute all’esistenza di stabile occupazione lavorativa o di stabili legami in Italia, ovvero particolari situazioni di salute che impongano cure erogabili solo in Italia (o comunque difficilmente ottenibili nel Paese di origine).

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 maggio 2017