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Ucraina – Disobbedisce alla coscrizione di guerra. Status di rifugiato al richiedente

Tribunale di Perugia, ordinanza del 26 maggio 2017

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Perugia, il ricorrente cittadino ucraino chiedeva, in riforma della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia, che venisse accertato e dichiarato il diritto al riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

Esponeva di essere cittadino ucraino e di aver conseguito nel 2015 la laurea in ingegneria meccanica. Successivamente fu convocato per effettuare visita di leva militare alla quale risultava fisicamente idoneo. In quel contesto gli viene consegnata la cartolina precetto per presentarsi al “commissariato militare” .
Egli non rientrava in nessuna delle esenzioni alla mobilitazione generale, di cui alla normativa ucraina. Quindi, in base alla stessa, essendo risultato idoneo alla visita di leva ed essendo oggetto della terza mobilitazione del giugno 2015 sarebbe stato arruolato per essere inviato a combattere in zona di guerra.
La chiamata alle armi era coerente con i criteri fissati dalla legge ucraina (legge n. 3543-XII del 21 ottobre 1993; legge n. 570-VIII del 24 luglio 2015). Infatti il ricorrente non rientra in nessuna delle categorie esentate dal servizio di leva. Né poteva effettuare obiezione di coscienza, in quanto in Ucraina è prevista solo per i membri delle organizzazioni religiose registrate.
La situazione personale del Ricorrente non gli consentiva né di sottrarsi alla chiamata ricevuta né di accedere a procedura per l’obiezione di coscienza. Quindi, obbedendo alla coscrizione obbligatoria sarebbe stato inviato in zona di guerra, dove vi sarebbe stato il documentato rischio di essere costretto alla commissione di crimini di guerra contro prigionieri o contro civili.
Disobbedendo alla coscrizione (cosa che ha fatto) ha integrato gli estremi dei reati di diserzione o rifiuto di servizio di leva previsti e puniti dagli artt. 408 e 409 del codice penale ucraino, con pene tra due e cinque anni (pene aggravate se, come nella specie, vi è stato di guerra). Trattamento sanzionatorio che trova effettiva applicazione.
Infatti, nel periodo giugno 2014 – giugno 2015 vi sono state 661 condanne per “resistenza alla coscrizione”; e al 17 aprile 2015 risultano aperti 3000 procedimenti per diserzione di personale militare.
Di fronte a tale situazione, il Ricorrente ha fatto ingresso in Italia ed ha presentato domanda di protezione internazionale, contro il cui diniego è stato presentato ricorso al Tribunale di Perugia, poi accolto con ordinanza depositata in data 26.5.2017.
Tale decisione prende in considerazione la situazione di conflitto armato in Ucraina e la rilevanza del rifiuto di prestare servizio militare ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Di seguito un esame dei singoli profili oggetto della pronuncia (la situazione attuale in Ucraina; la normativa sulla chiamata alle armi; le sanzioni per la renitenza o diserzione; la commissione di crimini di guerra e contro l’umanità nel conflitto in Ucraina; il concetto di crimini di guerra rilevante ai fini della protezione internazionale)

1. La situazione attuale in Ucraina (conflitto armato nella regione del Donbass)

Di seguito alcuni report sulla situazione nella regione del Donbass. La situazione è in continua evoluzione e si aggiungono sempre nuove notizie.

1.1 “ Si riaccende la guerra in Ucraina”, in “Limes. Rivista italiana di geopolitica”, 1 febbraio 2017 1;
1.2 “Ucraina, si combatte in Donbass. Nato, Mosca fermi ribelli”, in ANSA, 1 febbraio 2017 2;
1.3 “Ucraina, escalation di violenza nel Donbass. L’Ue: “Aperta violazione degli accordi di Minsk” 3;

2. La chiamata alle armi dei cittadini ucraini.

Dal 2014 in Ucraina è stato reintrodotto il servizio militare obbligatorio e dal 2015 l’età della leva obbligatoria per gli uomini è stata innalzata fino ai 27 anni. Tuttavia dal marzo 2014 è stata ampliata la sfera dei riservisti e l’età massima per prestare il servizio nell’esercito è stata elevata a 55 anni 4.
A causa della guerra nella regione del Donbass, ad oggi sono state già decretate dal governo ucraino sei ondate di mobilitazione, richiamando in servizio anche riservisti, soprattutto se con una specialità militare. La leva è stata prolungata fino a 18 mesi e molti soldati sono stati costretti a servire anche più a lungo del previsto.
Nel 2014 l’Ucraina contava 130.000 persone nelle proprie forze armate e a seguito della reintroduzione della coscrizione, nel 2015 il numero dei militari è salito a 250.000. Si parla di un milione di riservisti; tra i quali sono già stati mobilitati tutti gli uomini sino a 50 anni. 5
Più precisamente, a gennaio 2015, il Parlamento ucraino ha approvato il decreto del Presidente Poroshenko che annuncia una parziale de-mobilitazione del personale militare e che istituisce una coscrizione parziale o “mobilitazione”, divisa in tre fasi. Così: Legge n 113-VIII, del 15 gennaio 2015 6; Decreto del Presidente dell’Ucraina n° 15/2015 del 14 gennaio 2015, sulla mobilitazione parziale 7.
La prima mobilitazione è stata a gennaio 2015; la seconda ad aprile 2015; la terza è iniziata il 19 giugno 2015.

Il rapporto UNHCR del settembre 2015 “International Protection Considerations related to developments in Ukraine – update III” 8 riporta di resistenze dei cittadini alla coscrizione, motivate dal fatto di non voler partecipare ad una guerra civile in cui vengono commessi crimini di guerra contro i prigionieri, da entrambe le parti belligeranti. Motivate, quindi, dal fatto dal non voler essere costretti a commettere crimini di guerra.
La legislazione ucraina che disciplina la mobilitazione prevede un elenco di categorie che sono esentate dalla stessa. Si tratta della legge n. 3543-XII del 21 ottobre 1993 (riportata nel citato rapporto UNHCR) che prevede l’esenzione dalla mobilitazione per le seguenti categorie:
dipendenti di autorità statali e locali; imprese, istituzioni e organizzazioni chiuse durante il periodo di mobilitazione; persone riconosciute come inabili per condizioni di salute oggetto di certificazione ogni sei mesi; persone con tre o più figli minori di 18 anni; singoli genitori di figli minori di 18 anni; persone con bambini con gravi disabilità; tutori e genitori adottivi di orfani o bambini abbandonati; persone con coniuge e genitori in gravi condizioni di salute; parlamentari.

Il 24 luglio il 2015 tale normativa è stata modificata (con legge n. 570-VIII del 24 luglio 2015) e le esenzioni sono state estese agli studenti ed al personale docente.
Nel citato rapporto UNHCR si legge che a metà agosto 2015 sono state notificate ai cittadini ucraini diverse comunicazione di presentazione ai “commissariati militari” per effettuare la relativa registrazione.

3. Sanzioni penali e processi per disertori e renitenti alla leva.

Il codice penale ucraino 9, all’art. 408, prevede per la diserzione una pena che va da 2 a 5 anni di reclusione.
Le aggravanti dell’uso di armi e del commettere il fatto insieme ad altri, portano la pena da 5 a 10 anni di reclusione. Se i fatti sopra previsti sono commessi sotto il regime della legge marziale o nel corso di una battaglia, la pena va da 5 a 12 anni di reclusione.
Per la renitenza, l’art. 409 codice penale ucraino prevede: “L’azione di sottrarsi al servizio militare attraverso l’auto infortunio, la simulazione, la produzione di documenti falsi o altro artificio è punibile con una pena fino a 2 anni di servizio in un battaglione disciplinare o la reclusione per un periodo equivalente”.
Il rifiuto di svolgere il servizio militare è punibile con una pena da 1 a 5 anni di reclusione. Se uno qualsiasi degli atti di cui ai commi precedenti viene compiuto sotto il regime della legge marziale o in una battaglia, la pena va da 5 a 10 anni di carcere.
In un articolo del 6.2.2016 è riportato che, da quando due anni fa è iniziato il conflitto in Donbass, 26.800 uomini ucraini sono sottoposti ad azione giudiziaria per aver evitato il servizio militare 10.
Nel già citato rapporto UNHCR del settembre 2015 (“International Protection Considerations related to developments in Ukraine – update III” 11 è riportato di processi penali a carico di coloro che hanno evaso il servizio di leva o la mobilitazione. Vi sono state 661 condanne nel solo periodo dal 1.7.2015 al 1.7.2015 12.
Al 17 aprile 2015 risultavano aperti 3000 procedimenti a carico di militari per diserzione, assenza ingiustificata dal servizio e diserzione.
Come detto, molti rifiuti all’obbligo di prestare servizio di leva sono motivati dal rischio di essere costretti, durante i combattimenti, a commettere crimini di guerra e contro l’umanità.

4. Fonti attestanti la commissione di crimini di guerra e contro l’umanità nel conflitto.

Di seguito un elenco di fonti attestanti la commissione di tali crimini nel conflitto.

4.1 UNHCR, “Considerazioni in materia di protezione internazionale relative agli sviluppi in Ucraina – Aggiornamento III, settembre 2015” 13;
4.2 USDOS – US Department of State, “Country Report on Human Rights Practices 2015 – Ukraine, 13 April 2016” 14;
4.3 Human Rights Watch, “World Report 2016 – Ukraine, 27 January 2016” (paragrafo: “Ostilità nell’Ucraina dell’est”) 15;
4.4 Amnesty International, “Report 2015/16 – The State of the World’s Human Rights – Ukraine, 24 february 2016” 16;
4.5 Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), “14° Report on the human rights situation in Ukraine – 16 february to 15 may 2016” 17;
4.6 UN News Service, “UN report finds impunity for killings remains rampant in Ukraine conflict”, 14 July 2016 18;
4.7 Rapporto congiunto di Amnesty Internationale e Human Rights Watch, “You don’t exist – Arbitrary detentions, enforced disappearance and torture in eastern Ukraine”, 21 July 2016 19;
4.8 Human Right Watch, “Cluster munition attacks in eastern Ukraine”, giugno 2015 20;
4.9 Amnesty International, “Breking bodies, torture and summary killings in eastern Ukraine”, maggio 2015 21.

5. La protezione internazionale connessa a situazioni di diserzione e di renitenza alla leva: i crimini di guerra

La situazione personale in cui si è trovato il ricorrente cittadino ucraino integra gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra nel 1951, come precisato nella direttiva 2004/83/CE (recepita in Italia con il d.lgs n. 251/07 e succ. mod.).
E’ opportuno premettere che la renitenza alla leva e la diserzione, di per sé isolatamente considerate, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Infatti, in base al diritto internazionale, i singoli Stati hanno il diritto di autodifesa ed il diritto di richiedere ai cittadini di prestare servizio militare. Ed il fatto di sottrarsi costituisce sempre reato con pene variabili da Paese a Paese.
Il timore dell’incriminazione e della punizione per diserzione o renitenza non costituiscono di per sé fondato timore di persecuzione. Né lo costituisce l’avversione al servizio militare o la paura di combattere.
Tali osservazioni valgono però come mero inquadramento generale. Ed in tale contesto si inseriscono norme più specifiche rilevanti nella specie.
Secondo l’art. 7 lett. e), d.lgs 251/2007 (che riprende l’art. 9 par. 2 lett. e, direttiva 2004/83/Ce), gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, possono assumere la forma di “azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’art. 10, comma 2”.
L’art. 10, comma 2 d.lgs 251/2007 recita:
Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

Per crimini di guerra si intendono le violazioni delle leggi e delle consuetudini facenti parte del diritto internazionale.
Il “Patto di Londra” del 1945 include in tale categoria il maltrattamento delle popolazioni civili o dei prigionieri di guerra, l’uccisione degli ostaggi o la distruzione di città, paesi o villaggi o qualsiasi devastazione non giustificata da necessità militari.
Sono inoltre considerati crimini di guerra i gravi abusi specificati dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal Protocollo Supplementare I: uccisione o tortura intenzionale o altri trattamenti disumani atti a provocare gravi sofferenze o danni al corpo o alla salute.
In origine erano considerati crimini di guerra solo quelli commessi nell’ambito di conflitti armati internazionali, mentre attualmente vengono considerati tali anche quelli commessi nell’ambito di conflitti interni (sul punto: Commissione nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale, “Linee guida per la valutazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato”, 2005).
In caso di conflitto armato non internazionale, tra i crimini di guerra vengono ricompresi: dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile; uccidere o ferire in modo sleale un combattente avversario; stupro; reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità (al riguardo: UNHCR, “Linee guida sulla protezione internazionale. Applicazione delle clausole di esclusione: art. 1F Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati” 22.
Nelle “Linee guida n. 10” dell’UNHCR (“Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell’ambito  dell’articolo  1A(2)  della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati” 23 è riportato che tali domande di protezione internazionale possono fondarsi:
– su un’obiezione per motivi di coscienza (obiettori assoluti o parziali), in caso di conflitti contrari alle regole fondamentali della condotta umana;
– su un’obiezione ad un particolare conflitto armato;
– su un’obiezione ai mezzi ed ai metodi di guerra (cioè la condotta di una delle parti di un conflitto).
In questa ultima ipotesi, occorre effettuare una valutazione della probabilità ragionevole che la persona in questione sia costretta a partecipare ad atti che violano le norme di diritto internazionale.
E generalmente tale valutazione dipende da una valutazione dell’andamento complessivo del conflitto in questione (sul punto: Trib. Bologna, ord. 6.10.2016). Quindi, è da rilevare la misura in cui nel dato conflitto avvengono violazioni delle regole fondamentali della condotta umana.

5.1 Rischio di essere costretti a prendere parte a crimini di guerra e contro l’umanità

Più esattamente, ciò che è determinante è il rischio di essere costretti a prendere parte a crimini di guerra o contro l’umanità. Ne consegue che andrà valutato il ruolo che il richiedente asilo avrebbe ricoperto nel conflitto.
E la corretta interpretazione dell’art. 9 par. 2 lett. e, direttiva 2004/83/Ce (partecipazione a conflitto armato che comporterebbe la commissione di crimini) è stata data da Corte di Giustizia, sent. 26.2.2015 (Causa C-472/13, Shepherd).
Secondo la CGUE, la detta disposizione riguarda situazioni di conflitto e riguarda tutto il personale militare, incluso quello di sostegno logistico o tecnico.
Secondo la Corte, la norma in esame (art. 9 comma 2 lett. e, direttiva 2004/83/Ce) riguarda “tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno”; essa comprende “la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all’esecuzione degli stessi” e si applica non solo “[ne]le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche [in] quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può dimostrare che esiste un’alta probabilità che siffatti crimini siano commessi”.
Inoltre, la CGUE ha precisato che si debba prendere in considerazione il contesto generale in cui il servizio militare è prestato. Non sono quindi escluse, in linea di principio, le situazioni in cui il richiedente parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di crimini di guerra.
Si pensi al caso di un richiedente asilo che non apparterrebbe alle truppe da combattimento ma, per esempio, ad unità logistica o di sostegno: “tale protezione può essere estesa alle sole altre persone che esercitano funzioni tali da poterle indurre, in modo sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare a tali atti”.
Altro elemento accertato dalla CGUE è che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permette al richiedente di evitare la partecipazione ai crimini di guerra.
La CGUE conclude affermando che “la valutazione per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione di personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione di crimini di guerra”.
Uno di tali indizi è costituito dal fatto che l’esercito in questione si sia già macchiato di crimini di guerra (così: Trib. Bologna, ord. 6.10.2016). E vi sono varie fonti che attestano la commissione, sia da parte dello Stato Ucraino che delle Repubbliche del Donbass, di crimini di guerra nel conflitto che li vede contrapposti (sul punto si rinvia alla narrativa che precede circa la situazione in Ucraina).
Non è necessario che nel conflitto in cui il richiedente asilo rifiuti di prestare il servizio militare sia stata accertata la commissione di crimini di guerra in modo sistematico o riguardi situazioni di competenza della Corte Penale Internazionale, ma che tale conflitto, con un giudizio di ragionevole plausibilità, possa ritenersi verosimile la commissione di crimini di guerra.

5.2. Sanzioni penali per diserzione e renitenza

Come detto, l’ordinamento giuridico ucraino prevede sanzioni penali per il rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto (artt. 408, 409 codice penale ucraino). Inoltre, da quanto riportato dall’UNHCR, vi sono state condanne per tali reati e risultano procedimenti in corso.

5.3. Atto di persecuzione e relativo motivo

Da quanto argomentato, la sanzione penale costituisce atto di persecuzione, e ciò a prescindere dal fatto che la durata della pena non sia in sé sproporzionata (Trib. Bologna, ord. 6.10.2016) ed a prescindere da eventuali sospensioni della pena.
Il motivo della persecuzione può essere ravvisato nell’appartenenza del ricorrente al gruppo sociale dei renitenti alla leva.
Sulla possibilità di considerare il renitente alla leva come gruppo sociale si vedano i punti da 56 a 58 delle “Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10” dell’UNHCR 24.
La renitenza alla leva è anche espressione di un’opinione politica contraria alle scelte del governo ucraino e anche tale motivo di persecuzione è presente nel caso di specie.

5.4. Sussistenza dello status di rifugiato

E’ pacifico che nel conflitto vengono commessi da ambo le parti crimini di guerra e crimini contro l’umanità e che sono state violate reiteratamente le regole del diritto internazionale bellico.
Vi è poi la concreta possibilità (evidenziata dal ricevimento della cartolina precetto) che in caso di rientro in Ucraina, il Ricorrente possa essere inviato a prestare il servizio militare nel conflitto nel Donbass.
Ed è plausibile che egli possa essere coinvolto nella commissione di crimini di guerra di cui l’esercito ucraino si è macchiato e continua tuttora a macchiarsi nei confronti dei “separatisti”, dei prigionieri e della popolazione civile.
Il solo mezzo per evitare la partecipazione al conflitto era il rifiuto di prestare servizio militare. Con conseguente applicazione dell’art. 409 c.p. ucraino (reclusione da 1 a 5 anni). Tale sanzione penale costituisce atto di persecuzione.

In forza di tutti tali motivi, il Tribunale di Perugia ha riconosciuto lo status di rifugiato.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Perugia, ordinanza del 26 maggio 2017

  1. http://www.limesonline.com/ucraina-donbas-avdiivka-guerra-notizie-oggi/96887
  2. http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/01/31/ucraina-si-combatte-in-donbass-7-morti_80c64af2-8f98-4d05-a2df-20ccf392a474.html
  3. http://www.repubblica.it/esteri/2017/01/31/news/ucraina_scontri_ribelli_filorussi-157308981/
  4. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
  5. Sul punto: Office francais de protection des refugees ed apatrides (OFPRA), “Ukraine: legislation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation; mesures de mobilisatione survenues en 2014”, 6 august 2014, in: http://www.refworld.org/docid/547453324.html
  6. Disponibile in lingua ucraina in: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/113-19
  7. Disponibile in lingua ucraina in: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15/2015
  8. http://www.refworld.org/docid/56017e034.html
  9. Reperibile sul sito dell’UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), www.unodc.org, alla pagina https://www.unodc.org/tldb/pdf/Criminal%20Code%20of%20Ukraine_31.05.2007_ENG_text.pdf
  10. https://www.rt.com/news/331557-ukraine-stealth-military-draft/
  11. http://www.refworld.org/docid/56017e034.html
  12. decisioni pubblicate sul sito www.reyestr.court.gov.ua
  13. http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/UKRAINE_III.pdf
  14. http://www.ecoi.net/local_link/322453/448228_en.html
  15. http://www.ecoi.net/local_link/318402/443582_en.html
  16. http://www.ecoi.net/local_link/319686/445043_en.html
  17. http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf
  18. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54455#.WAJPQUvpa0c
  19. https://www.hrw.org/report/2016/07/21/you-dont-exist/arbitrary-detentions-enforced-disappearances-and-torture-eastern
  20. https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/ukraine_clusters_briefing_note_final.pdf
  21. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/ukraine_briefing_final.pdf
  22. http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-ClausoleEsclusione.pdf
  23. http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_domande_di_riconoscimento_dello_status_di_rifugiato_fondate_sul_servizio_militare.pdf
  24. https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_domande_di_riconoscimento_dello_status_di_rifugiato_fondate_sul_servizio_militare.pdf