Il giudice riconosce la protezione umanitaria al richiedente asilo senegalese poiché vista la giovane età ravvisa “una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano” (cfr ad es. Cass. n. 22111 del 2014).
Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale, ma deve trovare supporto in una situazione “vulnerabile” che nella fattispecie è specificamente dedotta.
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Tribunale di Potenza, ordinanza del 29 giugno 2017