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Diritto alla salute del richiedente asilo: riconosciuta la protezione umanitaria

Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 agosto 2017

Un’ordinanza del Tribunale di Bologna che ha concesso la protezione umanitaria ad un cittadino della Costa d’Avorio a causa delle affezioni patologiche delle quali soffre (in particolare anemia falciforme).
La Commissione territoriale aveva espressamente contestato al richiedente di non avere portato con sé documentazione della sua patologia ed egli aveva risposto che nessuno gli aveva detto di farlo e che aveva a casa la documentazione relativa. La circostanza da lui allora riferita è veritiera, perché all’audizione in tribunale egli ha depositato ampia documentazione pubblica, anche antecedente l’audizione davanti alla commissione, da cui risulta che è affetto da plurime e serie patologie.
La necessità di dare adeguata tutela ad un diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute dello straniero, che potrebbe rimanere pregiudicato per il caso dei ritorno immediato nel paese di origine, comporta quindi per il richiedente il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo provvedere di conseguenza il Questore di Bologna quale competente autorità per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 5 comma 6 e 19 comma 1 D. Lgs. n. 286/1998.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 agosto 2017